Sanatoria 2012: codici tributo f24 per il versamento di 1000 euro
La domanda per la regolarizzazione dei lavoratori stranieri prevista dal decreto legislativo n.109 del 16 luglio 2012, come abbiamo accennato nei precedenti articoli, andrà presentata dal 15 settembre 2012 al 15 ottobre 2012 previo il pagamento da parte del datore di lavoro di un contributo forfettario di 1000 euro per ciascun lavoratore.
In merito a questo pagamento, l'Agenzia delle entrate, con la risoluzione n.85/e del 31 Agosto 2012, ha istituito i codici tributo per il versamento di tale contributo.
I codici tributo, operativi dal 7 settembre 2012, sono:
-"REDO" denominato "datori di lavoro domestico - regolarizziazione extracomunitari - art. 5, comma 5, del D.lgs. n. 109/2012";
-"RESU" denominato "datori di lavoro subordinato - regolarizzazione extracomunitari - art. 5, comma 5, del D.lgs. n. 109/2012";
Il pagamento del contributo di 1000 euro deve essere effettuato esclusivamente tramite il modello "F24 con elementi identificativi".
Tale modello è reperibile sul sito internet, del Ministero del lavoro, del Ministero per la cooperazione internazionale e dell'INPS.
La risoluzione specifica che:
1. nella sezione "CONTRIBUENTE", devono essere indicati i dati anagrafici e il codice fiscale del datore di lavoro che effettua il pagamento;
2.nella sezione "ERARIO ED ALTRO", in corrispondenza degli "importi a debito versati":
-il campo "tipo" è valorizzato dalla lettera "R";
-il campo "elementi identificativi" è valorizzato con il numero di passaporto p di altro documento equipollente del lavoratore. Se tale numero è composto da più di 17 caratteri si riportano solo i primi 17;
-il campo "codice" è valorizzato con il codice tributo;
-il campo "anno di riferimento" è valorizzato con "2012", anno per cui si effettua il pagamento.
Sanatoria 2012. Pronto il decreto attuativo
Tra pochi giorni verrà pubblicato il decreto interministeriale in cui sono contenute le ultime indicazioni per l'attuazione del processo di emersione dal lavoro nero degli immigrati previsto dal decreto legislativo 109 del 16 Luglio 2012.
Esso in sostanza stabilisce:
1. Per quanto concerne il datore di lavoro:
-egli potrà aderire alla regolarizzazione versando un contributo forfettario di 1000 euro per ciascun lavoratore, che dovrà essere versato esclusivamente tramite il modello di pagamento "F24 versamenti con elementi identificativi", disponibile sui siti dell'agenzia delle entrate, del ministero dell'interno e dell'inps.Tale somma non sarà deducibile nella denuncia dei redditi.
-Le somme riscosse non saranno restituite nel caso di irricevibilità, archiviazione o rigetto della dichiarazione di emersione.
- per poter fare domanda di regolarizzazione il datore di lavoro deve rispondere anche ad un requisito reddituale.In particolare in caso di persona fisica, ente o società, il reddito imponibile o del fatturato risultante dall'ulitma dichiarazione dei redditi, o dal bilancio di esercizio precedente, non deve essere inferiore ai 30mila euro annui. Se si tratta di un contratto di lavoro domestico, invece il minimo reddituale del datore è di 20 mila euro se il nucleo famigliare è composto da un solo soggetto e 27mila se composto da più persone.
2. Per quanto concerne il lavoratore:
-la presenza sul territorio della persona immigrata da almeno il 31 dicembre 2011 dovrà essere attestata da una documentazione proveniente da un organismo pubblico, la cui attendibilità sarà poivalutata caso per caso dagli uffici addetti a tale scopo. Tale documentazione va presentata allo sportello unico per l'immigrazione.
3. Per quanto concerne la domanda di regolarizzazione:
-potrà essere presentata solo on line dal 15 settembre al 15 ottobre 2012. Per l'invio sarà prima necessario fare una registrazione sull'apposita pagine web disponibile all'indirizzo www.interno.gov.it.
-essa deve contenere i dati identificativi del datore di lavoro, l'indicazione delle generalità e della nazionalità del lavoratore straniero, con alla mano passaporto o altro documento valido per l'ingresso in italia, l'attestazione del requisito reddituale, l'attestazione dell'occupazione del lavoratore; inoltre in essa vanno indicati tipologia e modalità di impiego ovvero lavoro a tempo determinato o indeterminato con orario di lavoro pieno, tranne per i lavoratori domestici, per cui sono ammessi anche rapporti di lavoro a tempo parziali non inferiori alle 20 ore settimanali.
-il datore che richiede la regolarizzazione deve poi dimostrare di aver versato le somme dovute a titolo retributivo, contributivo e fiscale per un periodo non inferiore ai 6 mesi. Si tratta, cioè, delle somme minime giornaliere fissate ogni anno dall'inps.
- al momento della stipula del contratto di soggiorno il datore deve dimostrare di aver risposto a tutti gli obblighi di natura contrbutiva a partire dalla data di assunzione.
Sanatoria 2012. circolare prot. n. 5090 del 31 Luglio 2012
Il Dipartimento per le libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno ha pubblicato la circolare prot. n. 5090 del 31 Luglio 2012 per fornire indicazioni e chiarimenti per la regolarizzazione dei lavoratori extra-ue clandestini prevista dall'art. 5 del Decreto legislativo n. 109/2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 Luglio 2012.
In seguito riportiamo per approfondimento la circolare prot. n. 5090 del 31 Luglio 2012.
CIRCOLARE N. 5090 DEL 31 LUGLIO 2012 MINISTERO DELL'INTERNO
Decreto Legislativo n. 109 del 16 luglio 2012, recante "Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative assunzioni e a provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno e irregolare"
MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo Ufficio I - Pianificazione delle Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo
OGGETTO: Decreto Legislativo n. 109 del 16 luglio 2012, recante "Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative assunzioni e a provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno e irregolare."
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 2012, serie generale n. 172, il decreto legislativo n. 109 del 16 luglio 2012, "Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative assunzioni e a provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno e irregolare", che entrerà in vigore il prossimo 9 agosto 2012. La Direttiva che viene recepita intende rafforzare la cooperazione tra Stati membri nella lotta contro l'immigrazione illegale, introducendo il divieto per i datori di lavoro di impiegare cittadini di paesi terzi il cui soggiorno e irregolare, nonché norme minime relative assunzioni e a provvedimenti nei confronti di tali datori di lavoro. Il predetto divieto, in realtà, è già presente nel nostro ordinamento che - all'articolo 22, comma 12 del decreto legislativo 286/1998 - prevede che l'impiego di stranieri il cui soggiorno e irregolare sia punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato. Il decreto legislativo in oggetto reca delle ipotesi aggravanti nei casi in cui l'impiego di cittadini stranieri il cui soggiorno e irregolare sia caratterizzato da "particolare sfruttamento", riconducibili alle ipotesi in cui al terzo comma dell'art. 603 bis del codice penale.
Particolare interesse per le procedure di competenza degli Sportelli Unici per l'Immigrazione riveste la modifica apportata al citato art. 22 con l'introduzione del comma 5 ter. Tale disposizione prevede che il nulla osta lavoro debba essere rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, debba essere revocato nell'ipotesi in cui: gli specifici documenti presentati siano stati ottenuti mediante frode o siano stati falsificati o contraffatti; lo straniero non si rechi presso lo Sportello Unico competente, per la firma del contratto di soggiorno, entro il termine previsto dalla norma, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore.
La revoca del nullaosta viene comunicata al Ministero degli Affari Esteri con un collegamento telematico, appositamente predisposto, anche per gli eventuali adempimenti correlati alla successiva revoca del visto di ingresso. Si segnala, inoltre, l'abrogazione del comma 7 del già richiamato art. 22. Tale disposizione va correlata con l'attuale sistema della comunicazione obbligatoria al Centro per l'impiego che assorbe con l'invio del modello unico gli obblighi di comunicazione del datore di lavoro nei confronti della competente Prefettura. Al fine di consentire ai datori di lavoro interessati di adeguarsi volontariamente alle norme di legge, ponendo in atto un ravvedimento operoso e di evitare così sanzioni più gravi, è stata prevista una fase transitoria entro la quale può essere dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare. L'art. 5 del provvedimento normativo, titolato "Disposizione transitoria" ha introdotto, quindi, la possibilità per i datori di lavoro, italiani o stranieri in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, occupano irregolarmente da almeno tre mesi e continuano ad occupare alla data di presentazione della dichiarazione di immersione lavoratori stranieri presenti sul territorio nazionale ininterrottamente almeno dalla data del 31 dicembre 2000 e 11 o precedentemente, e dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro allo Sportello Unico per l'Immigrazione. Si fa presente che le indicazioni circa le modalità di presentazione della dichiarazione di immersione del rapporto di lavoro o quelle necessarie per la regolarizzazione delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale pari almeno a sei mesi, nonché i limiti di reddito di lavoro di lavoro richiesti per l'emersione del rapporto di lavoro saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, con il Ministro per la Cooperazione Internazionale e l'Integrazione e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 20 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento legislativo. Si evidenziano, di seguito, alcuni punti della normativa di particolare rilevanza e si fa riserva di fornire le indicazioni operative non appena sarà adottato il predetto decreto interministeriale.
In particolare:
il lavoratore straniero per il quale presentata la domanda di emersione deve trovarsi nel territorio nazionale ininterrottamente almeno dal 31 dicembre 2011 o precedentemente e la sua presenza deve essere attestata da documentazione proveniente da organismi pubblici;
la dichiarazione di emersione è rivolta ai lavoratori subordinati stranieri occupati in tutti i settori;
sono specificate le cause di inammissibilità alla procedura per il datore di lavoro, tra le quali la mancata stipula con il medesimo del contratto di soggiorno e la mancata assunzione del lavoratore, a seguito dell'espletamento di procedure di ingresso per lavoro subordinato, ovvero di procedure di emersione salvo cause di forza maggiore comunque non imputabili al datore di lavoro;
il contributo forfettario, da versare prima della presentazione della dichiarazione, ammonta a 1.000 euro;
all'atto della stipula del contratto di soggiorno devono essere, altresì, regolarizzate le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale pari ad almeno sei mesi;
è prescritto che il parere della questura venga spesso anche nei riguardi del datore di lavoro e che venga acquisito anche il parere della Direzione Territoriale del Lavoro in ordine alla capacità economica del datore di lavoro e alla congruità delle condizioni di lavoro applicati;
sia il datore di lavoro sia il lavoratore dovranno essere convocati presso lo Sportello Unico per la presentazione della documentazione richiesta e per la firma del contratto di soggiorno;
la comunicazione obbligatoria di assunzione del lavoratore al Centro per l'Impiego o all'INPS, in base alla tipologia di lavoro, deve essere effettuata contestualmente alla stipula del contratto di soggiorno;
i requisiti di accesso alla procedura riguardanti il lavoratore straniero sono stati previsti tenendo conto di quanto indicato nella recente sentenza della Corte Costituzionale n. 182/2012 in merito alla valutazione della pericolosità sociale degli stranieri con riferimento ai reati previsti dall'art. 381 del cpp.
Si ringrazia per l'attenzione
IL DIRETTORE CENTRALE (Malandrino)
Vedi la Circolare n. 6410 del 27 luglio 2012 Ministero dell'Interno
Sanatoria 2012. Circolare n. 6410 del 27 Luglio
Il dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'interno ha pubblicato la circolare prot. 6410 del 27 Luglio 2012 con lo scopo di fornire dei chiarimenti circa la regolarizziazione dei lavoratori extracomunitari clandestini, prevista dall'art. 5 del decreto legislativo n. 109/2012.
Qui di seguito riportiamo la circolare 6410 del 27 Luglio 2012:
Circolare 6410 del 27 Luglio 2012 MINISTERO DELL'INTERNO DELLA PUBBLICA SICUREZZADIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE N. 400/a/2012/10.2.146 OGGETTO: Decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109 recante "Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno e irregolare". Modificazione degli articoli 22 e 24 del novellato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ed introduzione di una disposizione transitoria. Si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale n. 172, del 25 luglio 2012, è stato pubblicato il decreto legislativo in oggetto, in vigore dal prossimo 9 agosto 2012, che, recependone l'impianto normativo vigente in materia di immigrazione le disposizioni contenute nella Direttiva 2009/52/CE, che modifica gli articoli 22 e 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e introduce, all'articolo 5 del decreto legislativo in analisi, una disposizione transitoria finalizzata all'emersione di rapporti di lavoro irregolare. Con riguardo alle modifiche apportate dal legislatore all'articolo 22, si evidenzia l'inserimento dopo il comma 5, dei commi 5-bis e 5-ter, che disciplinano i motivi di rifiuto e di revoca del nulla osta lavoro. In particolare, 1. il comma 5-bis introduce una preclusione ad ottenere il nullaosta all'ingresso di lavoratori stranieri qualora il datore di lavoro abbia riportato, nell'ultimo quinquennio, una condanna in sede penale per i reati di particolare gravità riconducibili: - al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'immigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite; - all'intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis codice penale; - al reato previsto dello stesso articolo 22, comma 12; alla luce di tali dispositivi, pertanto, codeste questure, per il rilascio del prescritto nulla osta di polizia (indispensabile, come noto, per la concessione del nulla osta al lavoro da parte dello Sportello Unico), dovranno avere cura di verificare, nei termini esplicitamente previsti dal legislatore, il possesso, non solo in capo al lavoratore ma anche al datore di lavoro, dei prescritti requisiti soggettivi 2. il comma 5-ter prevede che il nulla osta al lavoro debba essere rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, debba essere revocato nell'ipotesi in cui: a) gli specifici documenti, presentati ai sensi del precedente comma 2, dell'articolo 22, siano stati ottenuti mediante frode o siano stati falsificati contraffatti, b) ovvero qualora lo straniero si rechi presso lo sportello unico competente, per la firma del contratto di soggiorno, eentro i termini di otto giorni, esplicitamente previsto dall'articolo 22, comma 6 (salvo, chiaramente, il ritardo sia dipeso da causa di forza maggiore); lo stesso comma stabilisce che la revoca adottata dal competente Sportello unico debba essere comunicata al Ministero degli Affari Esteri tramite i collegamenti telematici, anche per le eventuali attività correlate alla successiva revoca del visto di ingresso. Si evidenzia, inoltre, l'inserimento, dopo il comma 12, dei commi 12-bis, 12-ter, 12-quater e 12-quinques. Mentre, infatti, il comma 12, dello stesso articolo 22, già prevede la specifica fattispecie di reato nell'ipotesi di mero impiego da parte di un datore di lavoro di uno straniero privo del permesso di soggiorno, il legislatore con il comma 12-bis ha inteso introdurre delle aggravanti nei casi di impiego irregolare accompagnato da particolare sfruttamento lavorativo, riconducibili alle ipotesi di cui all'articolo 603-bis del codice penale, terzo comma. Di particolare interesse, in tale ambito: 3. i commi 12-quater e 12-quinques che introducono la possibilità di rilasciare uno specifico permesso di soggiorno per motivi umanitari alla straniero che: 1) abbia denunciato il proprio datore di lavoro; 2) e cooperi nel procedimento penale contro il datore di lavoro; alla luce di tali dispositivi, codeste questure, su proposta o con il parere favorevole del Procuratore della Repubblica, cureranno il rilascio del prescritto permesso di soggiorno, con validità semestrale, rinnovabile alla scadenza, fino alla definizione del procedimento penale, ovvero provvederanno alla revoca nel caso non sussistano più le condizioni che hanno dato luogo al rilascio. Si evidenzia che nei casi in analisi dovrà essere utilizzato il nuovo codice motivo soggiorno UMAN 5 - sfruttamento ambito lavorativo articolo 22 TUI, all'uopo istituito, con lo scopo di poter individuare, in modo puntuale, il numero dei permessi di soggiorno concessi per motivi umanitari e riconducibili alla specifica, nuova, fattispecie introdotta dalla norma in esame. Si segnala, infine, l'abrogazione del comma 7, del già richiamato articolo 22. Tale intervento abrogativo si è resa necessaria la luce dell'entrata in vigore del sistema della comunicazione obbligatoria, di cui all'articolo 9-bis del decreto legge 510/96 convertito con legge 608/1996 (da ultimo sostituito dall'articolo 1, comma 1180, della legge 296/2006), al competente Centro per l'impiego, che assorbe gli obblighi di comunicazione dal datore di lavoro nei confronti della competente Prefettura, con l'invio del modello unico. Ciò, unitamente al fatto che l'articolo 4 della legge 183 del 2010 ha, peraltro, introdotto sanzioni amministrative più gravi a fronte della violazione del predetto obbligo di comunicazione. Relativamente all'articolo 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si sottolinea la chiara volontà, espressa dal legislatore, di estendere le previsioni in materia di rifiuto e di revoca del nulla osta al lavoro contenute nei commi 5-bis e 5-ter dell'articolo 22, anche al lavoro subordinato di tipo stagionale. Con riguardo, infine, ai contenuti della disposizione transitoria, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo in esame, nel precisare che sarà cura di questa Direzione Centrale fornire le necessarie indicazioni di carattere tecnico-operativo, a seguito dell'adozione del Decreto interministeriale previsto dal comma 1, si richiama l'attenzione dellle SSLL sui seguenti dispositivi: 4. al comma 1 è precisato che: a) la dichiarazione di emersione deve essere presentata dai datori di lavoro che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109 (9 agosto 2012) occupano alle proprie dipendenze da almeno tre mesi, e continuano ad occuparli alla data di presentazione della stessa dichiarazione di emersione, un lavoratore straniero irregolarmente presente sul territorio nazionale; b) il lavoratore straniero deve essere presente sul territorio nazionale in modo ininterrotto almeno dal 31 dicembre 2011; tale presenza dovrà essere attestata mediante documentazione proveniente da organismi pubblici; c) la dichiarazione deve essere presentata dal 15 settembre al 15 ottobre pp.vv., Secondo le modalità che verranno fissate con lo specifico decreto interministeriale; 5. al comma 3 è previsto che sono ammessi alla procedura di emersione i datori di lavoro italiani, comunitari o stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo che non risultino condannati: >a) per i reati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, verso l'Italia e dell'immigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite; >b) ai sensi dell'articolo 603-bis codice penale; c) per i reati previsti dall'articolo 22, comma 12, dello stesso novellato decreto legislativo 286/98; 6. al comma 4 è chiarito che non possono accedere alla procedura anche quei datori di lavoro che, a seguito dell'espletamento di precedenti procedure di ingresso di cittadini stranieri per motivi di lavoro subordinato ovvero di procedure di emersione, non hanno provveduto alla sottoscrizione del relativo contratto di soggiorno o all'assunzione dello straniero (salvo, chiaramente, cause di forza maggiore non imputabili al datore di lavoro); 7. al comma 5 è precisato che il datore di lavoro è tenuto al versamento di un contributo forfettario di 1.000 euro per ciascun lavoratore e alla regolarizzazione delle somme dovute a titolo retributivo, contributivo e fiscale; 8. al comma 6 è previsto che, dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 luglio 2012, n 109 (9 agosto 2012) fino alla definizione del procedimento di regolarizzazione instaurato, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi sia nei confronti del datore di lavoro che nei confronti del lavoratore straniero; tuttavia, tale previsione deve essere letta alla luce delle successive disposizioni contenute nei commi 11 e 13 dello stesso articolo 5 in esame 9. al comma 9 è previsto che contestualmente alla stipula del contratto di soggiorno i datori di lavoro effettui la comunicazione obbligatoria di assunzione al centro per l'impiego ovvero, in caso di lavoro domestico, all'inps; 10. al comma 11 è precisato che, nelle more della definizione del procedimento di regolarizzazione, lo straniero non può essere espulsotranne che nei casi specificatamente previsti nel successivo comma 13, e così sintetizzabile: a) qualora risulti destinatario di un provvedimento di espulsione, comminato ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n 286, e dell'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni; b) qualora risulti segnalato, nel SIS, da un altro Stato Schengen, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia ai fini della non ammissione; c) qualora risulti condannato, anche con la sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 380 del medesimo codice; d) qualora lo straniero sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei paesi con i quali l'Italia ha sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone; né la valutazione della pericolosità dello straniero si tiene conto anche di eventuali condanne, anche con la sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 381 del medesimo codice. 11. al comma 13, infatti, sono specificatamente indicati i lavoratori stranieri che non sono ammessi alla procedura di emersione. Per quanto concerne l'azione di contrasto all'immigrazione illegale, occorre tenere presente che il legislatore ha escluso dalla procedura di emersione: - il lavoratore straniero che appartiene ad una delle categorie indicate al comma 13, precedentemente illustrate, pur se presenti sul territorio nazionale prima del 31 dicembre 2011; - Il lavoratore straniero che non appartiene ad una delle categorie di cui al citato comma 13, qualora lo stesso non sia presente sul territorio nazionale, ininterrottamente, almeno dal 31 dicembre 2011. A tale proposito, si legge ancora di più l'esigenza di far precedere ogni attività correlata all'allontanamento dello straniero da un'attenta valutazione della sua situazione personale, rilevabile dalla rituale intervista o documentabile mediante la compilazione del "foglio notizie", come indicato con la circolare n. 400/A2011/10.2.5 del 29 giugno 2011, a firma del Signor Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza. Nel restare a disposizione per eventuali, ulteriori delucidazioni, si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL. IL DIRETTORE CENTRALE Rodolfo Ronconi Venerdì, 27 Luglio 2012
Sanatoria colf e badanti in 3 punti
Il meccanismo attraverso il quale sarà possibile regolarizzare, per mezzo della sanatoria 2012, gli stranieri che lavorano in nero senza permesso di soggiorno e che sono presenti in Italia in modo continuativo minimo dal 31 dicembre 2011, è semplice:
Fase 1: Innanzitutto, a partire dalla pubblicazione del decreto interministeriale contenente le istruzioni dettagliate per il ravvedimento (che sarà emanato entro il 29 Agosto) sarà possibile prenotare la regolarizzazione pagando il contributo forfettario di 1000 euro. Tale contributo non è deducibile ai fini dell'imposta sul reddito e non sarà restituito nel caso di rigetto dell'istanza. Il pagamento sarà effettuato con un f24 modificato per indicare gli estremi dell'immigrato.
Fase 2: Poi, dal 15 settembre al 15 Ottobre, sarà possibile presentare la domanda telematica, corredata dalle prove certe sulla presenza del lavoratore straniero dal 31 dicembre 2011, che deve essere attestata da documentazione proveniente da organismi pubblici (per esempio un permesso non rinnovato, un visto per motivi turistici, un certificato medico del pronto soccorso, ecc...). Il 24 settembre 2012 è stato reso pubblico dal ministero dell'Interno il manuale per l'inoltro telematico di questa domanda, che si può scaricare nel nostro sito al link http://www.webcolf.com/doc/manuale_utente_sanatoria_2012.pdf Poichè non c'è un limite numerico degli ammessi alla sanatoria tutte le domande in regola con i requisiti presentate nel periodo verranno accolte.
Fase 3: Al termine di questa procedura il datore e il lavoratore saranno convocati alla sportello unico per l'immigrazione per la firma del contratto e la regolarizzazione di tasse e contributi. Infatti, il datore, oltre al contributo forfettario di 1000 euro dovrà versare sei mesi di oneri contributivi, retributivi e fiscali per ogni lavoratore.
sanatoria 2012 cofl e badanti. cosa verificare in vista della regolarizzazione?
In vista della sanatoria per le colf e le badanti straniere, undici sono le verifiche che il datore deve effettuare:
1. Avere alle dipendenze il collaboratore da almeno 3 mesi,
2. Avere portato a buon fine eventuali precedenti regolarizzazioni,
3. Non avere riportato condanne negli ultimi 5 anni per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina o per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro,
4. Rientrare nelle condizioni di reddito. Per la quota minima bisognerà aspettare un decreto successivo.
5. Richiedere al lavoratore un documento valido,
6. Richiedere al lavoratore documentazione attestante la sua presenza in Italia almeno dal 31 dicembre 2011
7. Egli deve accertarsi che il collaboratore non si trovi in uno dei casi di inammissibilità alla procedura.
Infatti il collaboratore deve aver iniziato a lavorare per questo datore da almeno tre mesi prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo e deve lavorare ancora, al momento della data della presentazione della dichiarazione di emersione, con un orario non inferiore alle 20 ore settimanali.
Inoltre, la procedura è ammissibile se:
-il cittadino extracomunitario è presente nel territorio nazionale in modo ininterrotto dal dicembre 2011, o precedentemente, con presenza documentata da organismi pubblici. Si tratta di una prova amministrativa (permesso scaduto, certificato rilasciato dal pronto soccorso ecc..)
-il collaboratore lavora a tempo pieno o, se lavoratore domestico, lavora minimo 20 ore alla settimana da minimo tre mesi dalla data di entrata in vigore di tale decreto, presumibilmente con retribuzione mensile non inferiore all'assegno sociale (per il 2012 pari a 429 euro)
- il collaboratore non è mai stato espulso, per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello stato, prevenzione o terrorismo; segnalato Sis. per la loro non ammissione nello spazio Schengen; condannato anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati contenuti nell'art 380 del codice civile; socialmente pericoloso per l'ordine pubblico, per la sicurezza dello stato o di altro paese dell'area Schengen;
8. pagare il contributo forfettario di 1000 euro. Le modalità di pagamento saranno regolate da un successivo decreto.
9. Inviare la domanda di emersione dal 15 settembre al 15 ottobre,
10. Esibire, al momento della convocazione allo sportello del lavoro, l'attestazione dell'avvenuto pagamento del contributo di 1000 euro.
11. Effettuare la denuncia di assunzione all'inps contestualmente alla stipula del contratto di soggiorno.
Queste sono, per ora, le direttive in campo di lavoro domestico relative alla sanatoria 2012. Restiamo in attesa del successivo decreto interministeriale che specificherà meglio le procedure, soprattutto quelle relative al reddito minimo del datore di lavoro e alle modalità di pagamento del contributo forfettario.
Sanatoria 2012 colf e badanti in 3 punti
Il meccanismo attraverso il quale sarà possibile regolarizzare, per mezzo della sanatoria 2012, gli stranieri che lavorano in nero senza permesso di soggiorno e che sono presenti in Italia in modo continuativo minimo dal 31 dicembre 2011, è semplice:
Fase 1: Innanzitutto, a partire dalla pubblicazione del decreto interministeriale contenente le istruzioni dettagliate per il ravvedimento (che sarà emanato entro il 29 Agosto) sarà possibile prenotare la regolarizzazione pagando il contributo forfettario di 1000 euro. Tale contributo non è deducibile ai fini dell'imposta sul reddito e non sarà restituito nel caso di rigetto dell'istanza. Il pagamento sarà effettuato con un f24 modificato per indicare gli estremi dell'immigrato.
Fase 2: Poi, dal 15 settembre al 15 Ottobre, sarà possibile presentare la domanda telematica corredata dalle prove certe sulla presenza del lavoratore straniuero dal 31 dicembre 2011. Questa presenza deve essere attestata da documentazione proveniente da organismi pubblici. Significa, in pratica, che sarà necessaria una prova amministrativa (per esempio un permesso non rinnovato, un visto per motivi turistici, un certificato medico del pronto soccorso, ecc...) Poichè non c'è un limite numerico degli ammessi alla sanatoria tutte le domande in regola con i requisiti presentate nel periodo verranno accolte.
Fase 3: Al termine di questa procedura il datore e il lavoratore saranno convocati alla sportello unico per l'immigrazione per la firma del contratto e la regolarizzazione di tasse e contributi. Infatti, il datore, oltre al contributo forfettario di 1000 euro dovrà versare sei mesi di oneri contributivi, retributivi e fiscali per ogni lavoratore.
Sanatoria colf e badanti 2012
Si è in attesa della pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale, del decreto legislativo della direttiva 2009/52/CE in cui si prevede la possibilità di regolarizzare i rapporti di lavoro subordinato in corso tra un datore di lavoro italiano (o comunitario o extracomunitario con permesso di soggiorno) e un lavoratore straniero presente in Italia in modo continuativo dal 31 dicembre 2011. La procedura partirà il 15 settembre e avrà una durata di 30 giorni, durante i quali chi occupa irregolarmente stranieri potrà sanare la propria posizione evitando di incorrere in sanzioni penali e amministrative previste per legge.
Il rapporto di lavoro da regolarizzare deve essere:
iniziato da almeno tre mesi prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo e deve essere ancora in corso alla data della presentazione della dichiarazione di emersione.
a tempo pieno ma in caso di lavoro domestico è ammesso anche il lavoro parziale non inferiore alle 20 ore settimanali.
Prima di presentare tale domanda il datore è tenuto al pagamento di un contributo forfettario di mille euro e, in seguito, per terminare il procedimento di regolarizzazione, dovrà documentare l’avvenuto pagamento di quanto dovuto a titolo retributivo, contributivo e fiscale, relativo a quel rapporto di lavoro pari ad almeno sei mesi.
Per poter regolarizzare il rapporto di lavoro, inoltre, il decreto richiede la prova dell’effettiva presenza del soggetto extracomunitario nel territorio nazionale dal 31 dicembre 2011 e fissa alcuni requisiti minimi sia dal punto di vista amministrativo, sia dal punto di vista penale.
Requisiti minimi per la regolarizzazione del rapporto di lavoro
Vi sono alcune condizioni da rispettare per poter procedere alla sanatoria, sia in riferimento al datore che al collaboratore.
DATORE DI LAVORO:
La regolarizzazione non è ammessa nei seguenti casi:
se il datore negli ultimi 5 anni è stato condannato per favoreggiamento dell'immigrazione illegale, reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione, reclutamento di minori da destinare ad attività illecite, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, o impiego di lavoratore straniero privo di idoneo permesso di soggiorno;
se il datore non dispone di un reddito superiore a una certa soglia definita da un successivo decreto interministeriale;
se il datore ha assunto un lavoratore straniero chiamato nell'ambito dei flussi d'ingresso o sanato nelle precedenti regolarizzazioni;
COLLABORATORE:
La regolarizzazione è possibile se:
il cittadino extracomunitario è presente nel territorio nazionale in modo ininterrotto dal dicembre 2011, o precedentemente, con presenza documentata da organismi pubblici
il collaboratore lavora a tempo pieno o, se lavoratore domestico, lavora minimo 20 ore alla settimana da minimo tre mesi dalla data di entrata in vigore di tale decreto, presumibilmente con retribuzione mensile non inferiore all'assegno sociale (per il 2012 pari a 429 euro)
Sono esclusi dalla sanatoria:
gli espulsi per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello stato, prevenzione o terrorismo
i segnalati Sis. per la loro non ammissione nello spazio Schengen
i condannati anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati contenuti nell'art 380 del codice civile
i socialmente pericolosi per l'ordine pubblico, per la sicurezza dello stato o di altro paese dell'area Schengen
Benefici e sanzioni
Con questa sanatoria sono sospesi i procedimenti amministrativi e penali sia nei confronti di datori di lavoro, per le violazioni legate all'impiego illegale di lavoratori stranieri, sia per i lavoratori, per la violazione delle norme sul soggiorno.
Se non vi sono motivi ostativi, lo sportello unico convoca datore e collaboratore per stipuare il contratto di soggiorno. Il datore, con la comunicazione di assunzione al centro per l'impiego, o nel caso di lavoro domestico all'inps, ottiene l'estinzione dei reati e illeciti in materia di rapporto di lavoro, mentre, l'estinzione dei reati e illeciti per il lavoratore cadono in estinzione con la presentazione della richiesta di permesso di soggiorno.
Nei casi in cui l'esito non sia positivo per motivi indipendenti dalla volontà o dal comportamento del datore di lavoro, i procediemnti penali o amministrativi a suo carico vengono ugualmente archiviati.
La legge stabilisce, poi, che se le le dichiarazioni non sono corrispondenti al vero il contratto di soggiorno venga reso nullo e venga revocato il permesso di soggiorno; inoltre, prevede che nel caso di dichiarazioni mendaci venga applicata la reclusione fino a sei anni.
WEBCOLF.com
Considerato l'interesse dell'argomento per i datori di lavoro domestici, webcolf.com seguirà con una sezione apposita l'evoluzione dell'argomento, raggruppando le varie notizie in modo da poter essere un utile punto di riferimento.
Riforma del lavoro: dimissioni volontarie da validare
Le dimissioni nel lavoro domestico
Per dimettersi, il lavoratore domestico è tenuto soltanto a consegnare al datore di lavoro la lettera di dimissioni; nel lavoro domestico non è necessario validare le dimissioni.
Dimissioni di una lavoratrice domestica in gravidanza o maternità
L'art. 25 del contratto collettivo colf e badanti riporta quanto segue:
Dall’inizio della gravidanza, purché intervenuta nel corso del rapporto di lavoro, e fino alla cessazione del congedo di maternità, la lavoratrice non può essere licenziata, salvo che per giusta causa. Le dimissioni rassegnate dalla lavoratrice in tale periodo sono inefficaci ed improduttive di effetti se non comunicate in forma scritta o se non intervenute nelle sedi di cui all’art. 2113, 4° comma del codice civile. Le assenze non giustificate entro i cinque giorni, ove non si verifichino cause di forza maggiore, sono da considerare giusta causa di licenziamento della lavoratrice.
Pertanto, la collaboratrice che intende dimettersi durante la gravidanza o il periodo di maternità dovrà comunicare le dimissioni in forma scritta al suo datore di lavoro o, alternativamente, convalidare le dimissioni presso la DTL (Direzione territoriale del lavoro). In caso contrario le dimissioni saranno ritenute inefficaci ed improduttive di effetti.
In questi casi, inoltre, la lavoratrice non è tenuta al preavviso.
Infine, l'ex art. 55, D.Lgs. n. 151/2001, al comma 1 stabilisce che "in caso di dimissioni volontarie nel periodo di divieto di licenziamento la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento".
Perciò in caso di dimissioni volontarie, presentate durante il periodo per cui è previsto il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità previste dalle disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento, ovvero al preavviso (anche se è lei a dimettersi) e all'indennità di disoccupazione.
Per maggiori informazioni su come elaborare la lettera di dimissioni e l'ultimo cedolino, è possibile consultare lasezione specifica del nostro manuale.
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L'INPS, con messaggio 966 del 17.01.2012, chiarisce le modalità di richiesta dell'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti: avverrà in modo automatico, facendo base per i lavoratori privati, dai dati UNIEMENS comunicati dal datore di lavoro.
Viene spiegato, in fondo alla circolare, le modalità di calcolo per i collaboratori domestici, chiarimento che pubblichiamo testualmente:
"Per quanto riguarda i lavoratori domestici che, come è noto, non rientrano nel flusso UNIEMENS, per la liquidazione della prestazione si procederà prelevando i dati necessari dai bollettini di versamento dei contributi. Le giornate utili per la misura della prestazione andranno calcolate, trimestre per trimestre, dividendo per 4 le ore assoggettate a contribuzione, rispettando comunque il limite massimo di 78 giorni."
Diventa quindi inutile la presentazione dei modelli 86/88 mentre la domanda avverrà basandosi sui bollettini MAV versati nel corso del 2011.
INPS 17.01.2012: Modalità di rimborso dei contributi versati in eccedenza
OGGETTO:
Telematizzazione in via esclusiva delle domande di prestazione/servizio- Istanze di rimborso dei contributi previdenziali per lavoro domestico.
1. Premessa
Il decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica", all'art. 38 comma5, haprevisto l'estensione e il potenziamento dei servizi telematici dell'amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali, per la presentazione di denunce, istanze, atti, versamenti, mediante l'utilizzo esclusivo dei sistemi telematici ovvero della posta elettronica certificata.
Tale processo di telematizzazione è stato avviato dall'Istituto con la circolare n. 169 del 31 dicembre 2010, che ha dato applicazione alla determinazione del Presidente dell'Istituto n. 75 del 30 giugno 2010 "Estensione e potenziamento dei servizi telematici offerti dall'INPS ai cittadini".
La successiva determinazione presidenziale n. 277 del 24 giugno 2011 "Istanze e servizi INPS – Presentazione telematica in via esclusiva – Decorrenze" ha definito dettagliatamente il calendario definitivo della sostituzione delle tradizionali modalità di presentazione delle istanze all'INPS con la trasmissione in via esclusivamente telematica.
In relazione a quanto fin qui premesso, con la presente circolare si dà avvio - a partire dal 1° gennaio 2012 - alla telematizzazione della presentazione delle istanze di rimborso dei contributi previdenziali per lavoro domestico.
Rimborso dei contributi previdenziali per lavoro domestico
Dal 1° gennaio 2012 la presentazione delle istanze di rimborso di contributi previdenziali per lavoro domestico dovrà avvenire attraverso uno dei seguenti canali:
WEB - servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell'Istituto;
Contact Center Integrato - numero verde 803164
Intermediari dell'Istituto – attraverso i servizi telematici offerti agli stessi.
Peraltro, fino al 31 gennaio 2012, in via transitoria, le richieste cartacee potranno continuare ad essere presentate direttamente o inviate per posta (a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante o del servizio corriere utilizzato) ed essere acquisite dalle Sedi con la procedura presente in Intranet per la "Gestione Lavoratori Domestici". Dal 1° febbraio 2012 avranno validità soltanto le istanze presentate con modalità telematiche.
A) Presentazione della istanza di rimborso contributi per lavoro domestico direttamente dal cittadino tramite WEB
Il servizio è disponibile sul sito internet dell'Istituto www.inps.it, nella sezione SERVIZI ONLINE attraverso il seguente percorso: Al servizio del cittadino – Autenticazione con PIN/Autenticazione con CNS – Servizi rapporto di lavoro domestico – Istanza di rimborso. Questa sezione consente di compilare l'istanza di rimborso contributi per lavoro domestico e di procedere all'invio vero e proprio.
Una volta inviata la domanda sarà possibile stampare la ricevuta di presentazione, sulla quale sono riportati tutti i dati inseriti dal cittadino e il numero di protocollo attribuito dall'Istituto alla pratica.
Le informazioni richieste riguardano i dati identificativi del rapporto di lavoro, il trimestre e l'anno di riferimento, la motivazione (ad esempio doppio versamento) e i dati relativi al pagamento effettuato. Tutti i dati, ad eccezione della motivazione, sono disponibili sulla ricevuta di pagamento.
Per facilitare l'utente nella predisposizione della comunicazione, ne è stata prevista la precompilazione in base ai dati già in possesso dell'Istituto.
Effettuata l'autenticazione, il servizio on line propone, all'interno della sezione dedicata alla gestione del lavoro domestico, una funzione chiamata "Gestione rimborsi" che consentirà di inoltrare nuove istanze di rimborso e di monitorare lo stato delle istanze inviate tramite il canale Internet.
A conclusione dell'operazione il servizio on line consente la stampa dell'istanza presentata.
Gli operatori del Contact Center ( numero verde 803.164 attivo dal lunedì al venerdì ore 8-20 ed il sabato ore 8-14 ) forniranno inoltre tutte le informazioni e l'assistenza ai cittadini che utilizzano il canale web di cui al presente paragrafo.
B) Presentazione della istanza di rimborso contributi per lavoro domestico tramite intermediari
Il servizio è disponibile anche per il richiedente intermediario abilitato ai sensi dell' art.1, L. 12/79 con le funzioni che consentono la trasmissione telematica delle domande.
Gli intermediari abilitati possono accedere seguendo il seguente percorso: Servizi on line/Per tipologia di utente/Aziende, consulenti e professionisti/Lavoratori domestici.
Per l'accesso al servizio è sempre richiesta l'autenticazione tramite PIN, rilasciato dall'Istituto, CNS (Carta Nazionale dei Servizi), rilasciata da una Pubblica Amministrazione ai sensi del DPR 117/04 o mediante altro dispositivo (smart card, chiavetta USB) contenente "certificato digitale di autenticazione personale" rilasciato da apposito ente certificatore rispondente agli standard definiti perla CNS.
Effettuata l'autenticazione, l'intermediario potrà procedere alla comunicazione della istanza di rimborso indicando il codice del rapporto di lavoro cui il rimborso si riferisce.
C) Presentazione della istanza di rimborso contributi per lavoro domestico tramite Contact Center
Per assicurare, inoltre, l'accesso al servizio a tutti i soggetti, compresi quelli che non hanno possibilità o facilità di utilizzo di strumenti informatici, è sempre prevista in alternativa la disponibilità della comunicazione telefonica, rivolgendosi al Contact Center Integrato Inps-Inail, numero verde 803.164, che provvederà all'acquisizione della istanza, previa identificazione del soggetto dichiarante. L'identificazione del soggetto dichiarante tramite PIN e codice fiscale è necessaria anche per le comunicazioni effettuate utilizzando il Contact Center.
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INPS 17.01.2012 Domande di assegni nucleo familiare solo telematiche
[Aggiornamento: colf e badanti devono richiedere gli assegni familiari appoggiandosi ad un caf o patronato per gestire la presentazione della domanda online. I datori di lavoro domestico non hanno nessun onere in merito e non devono anticipare alcun importo in busta paga relativo all'assegno familiare]
Iinseriamo la circolare INPS che ha determinato che le domande per gli assegni per il nucleo familiare di colf e badanti possono essere presentate, dal 2012, esclusivamente in via telematica.
"OGGETTO: D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Determinazione presidenziale n. 75 del 30 luglio 2010 "Estensione e potenziamento dei servizi telematici offerti dall'Inps ai cittadini" e n. 277 del 24 giugno 2011 "Istanze e servizi – Presentazione telematica in via esclusiva – decorrenze". Conclusione del periodo transitorio per le modalità di presentazione della richiesta di Assegno per il Nucleo Familiare per i Lavoratori Domestici.
1. Premessa
In attuazione delle determinazioni del Presidente dell'Istituto n. 75/2010, "Estensione e potenziamento dei servizi telematici offerti dall'INPS ai cittadini", recepita con circolare n. 169/2011 e n. 277/2011 "Istanze e servizi Inps – Presentazione telematica in via esclusiva – Decorrenze", in data 4 agosto 2011 è stata emanata la circolare n. 102 che ha disciplinato le nuove modalità di presentazione in via telematica della richiesta di Assegno per il Nucleo Familiare per i lavoratori domestici.
Nella citata circolare, al fine di rendere graduale il passaggio dalle modalità tradizionali alle nuove modalità telematiche, è stato, altresì, previsto un periodo transitorio, durante il quale è garantita la possibilità di presentare le domande in questione anche attraverso i canali tradizionali di trasmissione.
2. Presentazione telematica in via esclusiva - Entrata in vigore
Con la presente circolare si stabilisce, per le domande di Assegno al nucleo familiare per i lavoratori domestici, la conclusione del periodo transitorio e l'avvio del regime di presentazione telematica in via esclusiva a far data dall'1 gennaio 2012.
Quanto alle modalità per la presentazione telematica si rimanda alla circolare n.102/2011, citata in premessa.
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