Al momento della cessazione del rapporto di lavoro, il datore:
entro 5 giorni dall'interruzione deve inviare comunicazione di cessazione all'INPS competente nel luogo di svolgimento del lavoro mediante comunicazione telematica o tramite il call center (per entrambi i servizi si deve possedere il PIN o essere abilitati come consulenti). Per la comunicazione online si dovrebbe selezionare, una volta entrati nell'area riservata con il pin, la voce "Servizi di rapporto di lavoro domestico" e poi "Variazione del contratto di lavoro" e, infine, inserito il codice fiscale e il codice rapporto di lavoro (che si trova nei pagopa già pagati) cliccare a sinistra "Cessazione".
Una volta indicata la data del termine del rapporto va selezionata la motivazione (ad esempio, dimissioni, licenziamento decesso datore, risoluzione consensuale, non superamento del periodo di prova ecc...).
E' importante stampare poi la ricevuta della cessazione. In caso di dimissioni essa va fatta firmare dal collaboratore come convalida con l'aggiunta della frase (a mano) "convalido le mie dimissioni" e poi conservata in caso di contestazione;
Si ricorda che non è più necessario comunicare entro 48 ore dal termine del rapporto, nel caso di lavoratore extracomunitario convivente, la cessazione della convivenza all'autorità di pubblica sicurezza.
2. PAGAMENTI:
- entro 10 giorni dall'interruzione il datore deve effettuare il versamento dei contributi dell'ultimo trimestre, utilizzando il pagoPA generato tramite la procedura del programma "Contributi: Elaborazione MAV in INPS on line". Per l'elaborazione passo passo si legga l'articolo: mav cessazione colf
- entro i primi 10 giorni del mese successivo, il datore deve elaborare la busta paga della collaboratrice domestica saldando anche il trattamento di fine rapporto maturato e gli eventuali ratei di tredicesima e ferie maturati e non ancora pagati.
Webcolf calcola in automatico, indicando la data di cessazione nell'inserimento mensile, tutte le spettanze di fine rapporto insieme alla retribuzione dell'ultimo mese. Per provare il programma gratuitamente per un mese clicca qui
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Preavviso e indennità di mancato preavviso
Come calcolare il preavviso in caso di interruzione del rapporto di lavoro domestico
In caso di licenziamento o dimissioni di un lavoratore domestico il contratto nazionale prevede che la comunicazione di cessazione venga data con un preavviso e mediante comunicazione scritta.
Termini di preavviso in caso di licenziamento e dimissioni
I termini di preavviso in caso di licenziamento sono i seguenti:
1. Per i rapporti da 25 a 54 ore settimanali: - fino a 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 15 giorni di calendario; - oltre i 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 30 giorni di calendario.
I suddetti termini saranno ridotti del 50% nel caso di dimissioni da parte del lavoratore.
2. Per i rapporti da 1 ora a 24 ore settimanali: - fino a 2 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 8 giorni di calendario; - oltre i 2 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 15 giorni di calendario.
Questi termini rimangono invariati in caso di dimissioni.
In caso di mancato preavviso la parte che recede deve corrispondere un'indennità pari alla retribuzione corrispondente al periodo di preavviso spettante. Se il preavviso svolto è inferiore a quanto previsto, l'indennità è dovuta solo per i giorni mancanti.
Nel caso di licenziamento senza preavviso la quota di indennità verrà aggiunta alle altre spettanze di fine rapporto riportate in busta paga, mentre in caso di dimissioni senza preavviso, la quota di indennità, poichè deve essere versata al datore, verrà trattenuta al lavoratore dalla liquidazione totale.
Come si calcola l'indennità di mancato preavviso di colf e badanti
In base al calendario si devono contare le ore che la collaboratrice avrebbe dovuto lavorare nel periodo di preavviso seguendo l'orario standard moltiplicandole per la paga oraria.
Con Webcolf, invece, i calcoli sono automatici: è sufficiente indicare la voce di indennità sostitutiva mancato preavviso, indicando il numero di giorni dovuti, ed il programma calcola in automatico l'importo da corrispondere.
Per capire come inserire la voce di mancato preavviso in busta paga, è possibile consultare il nostro manuale.
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Domande e risposte sull'interruzione rapporto di lavoro di colf e badanti
Il rapporto di lavoro domestico può interrompersi per vari motivi: - licenziamento da parte del datore; - dimissione del lavoratore; - scadenza del termine del rapporto a tempo determinato; - recesso durante il periodo di prova; - licenziamento per giusta causa del datore di lavoro; - risoluzione consensuale; - impossibilità sopravvenuta o morte del lavoratore.
Nel caso di dimissioni o di licenziamento, il lavoratore nel primo caso e il datore nel secondo devono dare il preavviso con la lettera di interruzione del rapporto. Con la cessazione inoltre è prevista per il collaboratore una liquidazione che comprende: - trattamento di fine rapporto; - pagamento delle ferie non godute; - pagamento della 13esima maturata da inizio anno. Nel cedolino dell'ultimo mese, quindi, devono essere inseriti anche questi elementi con voce specifica. Per tutta la procedura di cessazione passo passo si consiglia di leggere l'articolo del manuale sul licenziamento cliccando qui
DOMANDE E RISPOSTE SULL'INTERRUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
1. Quali sono le modalità di consegna della lettera di licenziamento o di dimissione? La lettera può essere: a) spedita tramite raccomandata all'indirizzo di residenza, per conservare una ricevuta di comunicazione; in tal caso si deve indicare che il preavviso parte dal giorno di ricevimento della lettera. b) consegnata a mano; si consiglia di inserire la frase "raccomandata a mano" nella lettera e di farsi firmare una copia da conservare in caso di contestazione.
2.Che fare se il lavoratore o il datore si rifiutano di firmare la lettera di licenziamento o di dimissione? Poichè questi atti vengono considerati atti recettizi e quindi hanno effetto nel momento in cui i soggetti ricevono la comunicazione, è necessario inviare la lettera con raccomandata AR. La ricevuta va quindi conservata come prova di comunicazione. Con la ricezione della raccomandata si può procedere alla comunicazione di cessazione. In alternativa, considerato che il soggetto destinatario della comunicazione potrebbe non ritirare la raccomandata, al fine di evitare inutili lungaggini, si potrebbe effettuare la consegna alla presenza di un testimone. La mancata accusa di ricevimento viene quindi superata dalla presenza di una terza persona che non deve tuttavia essere un parente della parte recedente.
3. È necessario inserire una motivazione nella lettera di licenziamento o di dimissioni? No, per il contratto di lavoro domestico non è necessario dare una motivazione.
4. Nel caso si voglia terminare il rapporto subito, il giorno stesso, ciò è possibile? Si, si può terminare il rapporto il giorno stesso della consegna della lettera. In tal caso però spetta l'indennità di mancato preavviso e in particolare: - se il lavoratore si dimette senza preavviso dovrà essere detratta dalla sua busta paga finale il preavviso mancato, importo corrispondente alla retribuzione che avrebbe percepito se avesse lavorato per i giorni di preavviso. - se il datore licenzia senza preavviso dovrà essere aggiunta alla busta paga finale del collaboratore l'indennità sostitutiva di mancato preavviso che corrisponde alla retribuzione che avrebbe percepito lavorando per il periodo di preavviso dovuto. Quando il preavviso è minore di quello stabilito l'indennità va calcolata solo per i giorni di differenza. C'è da precisare, comunque, che il datore può esonerare il collaboratore dal preavviso in caso di dimissioni e quindi decidere di non trattanere il mancato preavviso. In questo caso il datore dovrebbe firmare una lettera di esonero dal preavviso o aggiungere una frase specifica nella lettera delle dimissioni.
5. Quando si licenzia per giusta causa? Molti datori di lavoro domestico sono convinti che il "licenziamento per giusta causa" significhi che il datore ha una "giusta motivazione" per poter risolvere il rapporto di lavoro. Nei termini del diritto del lavoro "licenziare per giusta causa" significa invece licenziare un collaboratore perchè ha messo in atto dei comportamenti talmente gravi da ledere la fiducia tra datore e collaboratore, tali che non sia più possibile proseguire il rapporto di lavoro (si veda art. 2119 codice civile). Il licenziamento per giusta causa presuppone che vi sia un atto di contestazione disciplinare che prova la causa del licenziamento stesso così grave da non permettere nemmeno temporanea del rapporto di lavoro. Si tratta di gravissimi inadempimenti degli obblighi contrattuali o di un fatto esterno al rapporto, tali da venir meno la fiducia del datore di lavoro verso il collaboratore e la relativa puntualità nei successivi adempimenti.
Le motivazioni più frequenti riconosciute come giusta causa di licenziamento sono i seguenti: - falsa malattia e falso infortunio del dipendente; - rifiuto ingiustificato e reiterato del dipendente di eseguire la prestazione lavorativa; - Abbandono ingiustificato del posto di lavoro da parte del dipendente e periodo di assenza non giustificato; - Il collaboratore, durante l'esercizio delle sue mansioni, sottrae beni al datore di lavoro; - il lavoratore ha una condotta extralavorativa penalmente rilevante e idonea a far venir meno il vincolo fiduciario.
6. Licenziamento, dimissioni o risoluzione consensuale?
Le tre opzioni corrispondono a tre situazioni diverse e in particolare:
1. licenziamento colf badanti e baby-sitter: implica che la decisione di risolvere il contratto sia a capo del datore di lavoro e che la collaboratrice sia solo il soggetto passivo di tale decisione.
2. dimissioni colf badanti e baby-sitter: implica che la decisione di risolvere il contratto sia a capo della collaboratrice e che il datore sia solo un solo un soggetto passivo di tale decisione.
3. risoluzione consensuale: implica che entrambe le parti concordino sulla risoluzione del contratto, ognuno per i propri motivi personali.
Nel contratto di colf e badanti solitamente la decisione è unilaterale e la terza opzione è molto rara. C'è da precisare che molte colf e badanti richiedono al datore di essere licenziate comunque e non si vogliono dimettere per poter poi richiedere la disoccupazione, che, nel caso di dimissioni non possono essere richieste.
7. Il decesso del datore di lavoratore può essere motivo di licenziamento per giusta causa? No, il contratto nazionale dei collaboratori domestici prevede che in caso di decesso del datore venga dato il preavviso oppure venga pagata l'indennità di mancato preavviso.
8. Durante il periodo di prova il licenziamento o le dimissioni devono essere comunicate con preavviso? No, nel periodo di prova si può risolvere il contratto senza preavviso.
9. La liquidazione del collaboratore quando deve essere versata? Il trattamento di fine rapporto, la 13esima maturata e le ferie non godute dovrebbero essere pagate insieme all'ultima mensilità e quindi entro il normale giorno di paga del mese successivo alla cessazione con un unico cedolino, normalmente il 10 o il 15 del mese. Eventualmente, nel caso di importi molto alti si può concordare con il collaboratore una rateizzazione di 2/3 rate. Si consiglia, in questo caso, di elaborare una lettera di accordo in cui inserire le scadenze e gli importi relativi, ricordandosi sempre, al momento della consegna della rata, di farsi firmare una ricevuta dal collaboratore.
10. Le dimissioni devono essere convalidate? In che modo? C'è solo un caso in cui è necessario convalidare le dimissioni, ed è il caso in cui a dimettersi è una lavoratrice in stato di gravidanza o in maternità. In tutti gli altri casi, il lavoratore domestico non deve convalidare le dimissioni.
11. Se la collaboratrice decide di dimettersi o risolve consensualmente il rapporto di lavoro può richiedere la disoccupazione? No, la richiesta può essere effettuata solo in caso di licenziamento o per scadenza del rapporto di lavoro a termine.
12. Per i collaboratori domestici va pagata la tassa sul licenziamento? No, nel 2013 è stato precisato che i datori di lavoro privati e le famiglie non devono pagare la tassa per il licenziamento di colf e badanti.
13. Nel caso di decesso del datore di lavoro gli oneri del licenziamento di chi sono a carico? Gli eredi del datore deceduto sono obbligati a terminare il lavoro e a procedere con le pratiche di chiusura del rapporto con relativo pagamento della retribuzione mensile e della liquidazione totale del lavoratore e anche al pagamento dei contributi.
14. I contributi del rapporto risolto si pagano alla fine del trimestre? No, i contributi fino al giorno del licenziamento si versano entro i 10 giorni successivi la data di cessazione
15. Come si elabora il bollettino per la cessazione? La procedura si può trovare nel nostro manuale.
16. Nel calcolo dei contributi per l'interruzione del rapporto di lavoro si devono conteggiare anche i giorni di preavviso e delle ferie non godute? Si; dal 2013 l'inps prevede l'elaborazione del bollettino compreso di periodo di preavviso e ferie non godute.
17. Se il lavoratore durante il rapporto ha goduto di più ferie rispetto alle maturate nell'ultima busta paga vengono trattanute? Si, se un collaboratore ha goduto più ferie rispetto alle maturate e le sue ferie totali residue sono quindi negative al momento della cessazione, nell'ultimo mensile sarà recuparata la quota equivalente delle ferie anticipate.
18. È possibile calcolare il tfr con la rivalutazione in modo automatico? Si, webcolf ha inserito un simulatore automatico del calcolo del tfr, completamente gratuito anche alle persone non registrate. Per una provare cliccare qui: http://www.webcolf.com/exec/isapi.dll/calcolo-online-tfr-colf-badanti.html
19. Se la collaboratrice è incinta ma non ha ancora consegnato il certificato al datore, può essere licenziata? No, la collaboratrice non può licenziarla anche se non ha il certificato di gravidanza (va consegnato entro due mesi dalla data presunta del parto). Infatti, in caso di licenziamento la collaboratrice ha 60 giorni per poter contestare e annullare il licenziamento provando di essere incinta. Il divieto di licenziamento vige fino alla fine del periodo di astensione obbligatoria ossia tre mesi dopo il parto.
20. In caso di tempo determinato è possibile licenziare il lavoratore prima del termine e dopo il periodo di prova? Il licenziamento prima del termine in un tempo determinato è possibile solo per giusta causa (e questo non ha preavviso). Altrimenti si devono pagare le spettanze fino alla fine del tempo determinato.
21. È obbligatoria la lettera di licenziamento in caso di contratto a tempo determinato? No, la lettera di licenziamento in caso di tempo determinato non è necessaria in quanto il contratto stesso firmato prevede già la cessazione. Nel caso di richiesta, comunque, si può stampare la lettera confermando la cessazione prevista dal contratto di assunzione specificando che non vi sarà alcuna proroga.
22. Si può licenziare una colf o badante in malattia? L'art. 26 comma 4 del CCNL prevede quanto segue:
4. in caso di malattia, al lavoratore, convivente o non convivente, spetta la conservazione del posto per i seguenti periodi: a) per anzianità fino a 6 mesi, superato il periodo di prova, 10 giorni di calendario; b) per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni, 45 giorni di calendario; c) per anzianità oltre i 2 anni, 180 giorni di calendario. 5. I periodi relativi alla conservazione del posto di lavoro si calcolano nell'anno solare, intendendosi per tale il periodo di 365 giorni decorrenti dall'evento. 6. I periodi di cui al comma 4 saranno aumentati del 50% in caso di malattia oncologica, documentata dalla competente ASL.
La legge quindi stabilisce che la colf o la badante in malattia possa essere licenziata solo nel caso di superamento del periodo di comporto, ovvero superamento del periodo di conservazione del posto. Tale periodo non è necessario che sia continuativo. Ciò significa, quindi, che una colf o badante può essere licenziata se negli ultimi 12 mesi è rimasta assente per malattia per 10, 45 o 180 giorni (in base all'anzianità). (oppure per 20, 90 o 360 giorni in caso di malattia oncologica documentata). E' per questo motivo che consigliamo sempre si farsi consegnare il certificato di malattia dalla colf o badante, anche se poi, la malattia. è pagata sempre dal datore di lavoro domestico e non dall'inps.
Si precisa inoltre che, nel caso di licenziamento per superamento periodo di comporto il datore è tenuto a pagare il preavviso.
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calcolo contributi da trasferire
I valori da conoscere per il calcolo dei contributi trimestrali sono:
a) retribuzione oraria effettiva:
Alla quota oraria concordata va aggiunta la quota di 13esima (8,33% della quota oraria) e, in caso di collaboratore convivente, la quota di vitto e alloggio, indipendentemente che il vitto e l'alloggio vengano corrisposti in natura o mediante indennità.
b) ore contributive del trimestre:
Nel conteggio delle ore del mese e quindi poi del trimestre, non si conteggiano le ore considerando le settimane del calendario ma le settimane contributive. La settimana contributiva va da domenica a sabato.
Quindi, per conteggiare le ore del trimestre si sommano le ore retribuite (non solo quelle lavorate) dall'ultima domenica del mese precedente al trimestre all'ultimo sabato del mese del trimestre.
Ad esempio, per il calcolo delle ore contributive del primo trimestre (gen, feb, mar) si contano le ore dall'ultima domenica di dicembre all'ultimo sabato di marzo. Le ore degli altri giorni di marzo saranno calcolate nel trimestre successivo.
c) tipo di contratto: i contributi, dal 2013 si differenziano anche per il tipo di contratto e l'inps pubblica due diverse tabelle degli importi orari dei contributi:
In caso di tempo determinato con motivi diversi dalla sostituzione, infatti, è previsto un contributo addizionale per finanziare l'aspi (disoccupazione).
d) ore lavorate settimanali:
-per le settimane con 24 ore o più di 24 ore retribuite il contributo orario è fisso
-per le settimane con meno di 24 ore retribuite il contributo dipende dalla fascia oraria.
Nel caso il collaboratore lavori nello stesso trimestre per alcune settimane meno di 24 ore e per altre più di 24 è necessario fare due calcoli separati e quindi, elaborare due mav distinti. La somma dei due mav è l'importo totale da pagare dei contributi.
e) fascia contributiva:
se il collaboratore lavora meno di 24 ore va identificata la fascia contributiva in base alla retribuzione effettiva:
1° fascia: da 0 a 7,77 euro,
2° fascia: da 7,78 a 9,47 euro,
3° fascia: da 9,48 a 999.
Calcolo:
Per calcolare i contributi quindi si moltiplicano le ore contributive del trimestre per l'importo orario contributivo.
Esempio:
In caso di tempo determinato con motivo sostituzione di una colf convivente la cui retribuzione oraria è di 8 euro e le ore contributive per il secondo trimestre 2013 sono 88 lavorando 24 ore a settimana.
Il ragionamento è il seguente:
a) si tratta di tempo determinato motivo sostituzione e quindi va considerata la tabella senza addizionale
b) le ore sono 24 e fino a 24 ore il contributo orario varia di fascia contributiva
c) la retribuzione oraria effettiva è 8 euro x 8,33 % di quota 13esima= 8,67 a cui va aggiunta la quota di vitto e alloggio così calcolabile:
(giorni lavorativi del mese x quota giornaliera di vitto e alloggio): le ore lavorative medie.
quindi 26 giorni lavorativi x 5,31 euro (quota giornaliera 2013)=138,06 euro
138,06 euro mensili : (4 ore sett. x 4,3334 settimane medie in un mese)=1,33 euro quota oraria vitto e alloggio
8,67 euro paga base compresa di 13esima + 1,33 euro quota oraria di vitto e alloggio=
10 euro retribuzione oraria effettiva
La fascia contributiva è dunque la terza.
d) controllando la tabella relativa all'anno 2013 senza quota addizionale, per la 3° fascia il contributo orario è 1,55 totale, di cui 0,39 a carico collaboratore.
e) quindi la moltiplicazione dovrà essere 88 ore contributive x 1,89= 166,32 euro, che è l'importo totale dei contributi a carico datore e collaboratore.
d) se vogliamo trovare la quota a carico collaboratore moltiplichiamo 88 ore x 0,47= 41,36euro
Ai contributi inps vanno poi aggiunti i contributi cassa colf per 0,03 euro orari, di cui 0,01 euro a carico collaboratore.
Tutti questi calcoli vengono eseguiti in automatico dal programma webcolf. E' possibile, in base al contratto inserito e ai cedolini prodotti, richiedere il mav in pdf già pronto da stampare oppure elaborare il mav con un copia incolla dei dati del programma nella sezione cedolini e fasi mensili | elaborazione mav in inps on line: la finestra inps è integrata nel programma webcolf per una velocizzazione dell'operazione di elaborazione e stampa mav.
Per provare il programma gratis per un mese , elaborare cedolini e calcolare i contributi può registrarsi qui e seguire l'inserimento facilitato dati collaboratore.
Per ogni dubbio o difficoltà può contattarci all'indirizzo mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Prospetto paga
Prospetto paga e retribuzione di una colf o badante
L'art. 34 del CCNL del lavoro domestico prevede che il datore di lavoro, contestualmente alla corresponsione periodica della retribuzione, debba predisporre un prospetto paga in duplice copia, una per il lavoratore, firmata dal datore di lavoro, e l'altra per il datore di lavoro, firmata dal lavoratore.
Tale retribuzione deve essere composta dalle seguenti voci:
a) retribuzione minima contrattuale (comprensiva per i livelli D e D super di uno specifico elemento denominata indennità di funzione); b) eventuali scatti di anzianità; c) eventuale compenso sostitutivo di vitto e alloggio; d) eventuale superminimo.
Dovranno altresì risultare, oltre a queste voci, anche quelle relative ad altri i compensi, come ad esempio, le ore straordinarie prestate, le festività, la malattia, eventuali premi e le trattenute per oneri previdenziali. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro dovranno essere inserite nel corpo del cedolino le voci e gli importi relativi alla tredicesima, al trattamento di fine rapporto, alle ferie non godute ed l'eventuale indennità di mancato preavviso.
Webcolf elabora un cedolino professionale e specifico per il settore del lavoro domestico, utilizzando un linguaggio semplice e chiaro. Tutti i calcoli sono automatici e calcolati al momento, in pochi secondi. Prova ad elaborare la busta paga per la tua colf o badante, gratis per un mese: registrati!
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Scatti d'anzianità
Scatti di anzianità di colf e badanti
Il Ccnl colf e badanti prevede che a ciascun lavoratore, per ogni biennio di servizio presso lo stesso datore, spetti un aumento del 4% sulla paga base sindacale, per un massimo di 7 bienni. Nel calcolo della retribuzione di un collaboratore domestico quindi vanno conteggiati anche eventuali scatti di anzianità maturati.
Lo scatto:
1-non può essere assorbito da un superminimo o da un acconto futuri aumenti;
2- viene calcolato sempre sulla paga minima contrattuale, anche se la paga totale comprende un superminimo;
3- venendo calcolata sempre sulla paga base minima e poichè tale paga viene aumentata ogni anno, il valore delloscatto si modifica annualmente e quindi anche l'importo totale complessivo della paga e degli scatti;
4- il primo scatto di anzianità matura il mese successivo a quello di assunzione, ossia dopo 25 mesi, tranne nel caso di assunzione avvenuta il 1° del mese, nel qual caso lo scatto matura il mese stesso ossia dopo 24 mesi. Se ad esempio l'assunzione avviene il 1° ottobre 2015, il primo scatto matura nel mese di ottobre 2017, mentre se l'ssunzione avvenisse il 2 ottobre 2015 il primo scatto maturerebbe a novembre 2017.
Esempio di calcolo degli scatti di anzianità di colf e badanti
Per una colf non convivente assunta il 3 ottobre 2008 con paga base sindacale di un livello B, gli importi degli scatti nei vari anni sono i seguenti: - 2008: paga base 5,07 - nessuno scatto - 2009: paga base 5,18 - nessuno scatto - 2010: paga base 5,21 - a novembre 1 scatto: 4% di 5,21= 0,2084 - 2011: paga base 5,28 - 1 scatto ma l'importo si modifica in 0,2112 - 2012: paga base 5,42 - a novembre 2 scatti: 8% di 5,42= 0,4336 - 2013: paga base 5,52 - 2 scatti ma l'importo si modifica in 0,4416 (8% di 5,52)
La paga totale quindi deriva dalla somma della paga base + l'importo degli scatti. Nel caso la paga concordata sia invece superiore al minimo sindacale, la paga totale deriva dalla somma della paga base + l'importo degli scatti (calcolati sulla paga base) + superminimo/acc. fut.aumenti.
Webcolf esegue questi calcoli in modo automatico basandosi sulla data di assunzione inserita, e in ogni busta paga inserisce il dettaglio del numero di scatti maturati, l'importo relativo e le date dell'ultimo e del prossimo scatto.
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Vitto e alloggio
Il vitto e alloggio di un collaboratore convivente
Come stabilito dal Contratto Collettivo, oltre alla normale retribuzione il collaboratore convivente ha diritto a ricevere il vitto e l'alloggio.
Se il vitto e l'alloggio non vengono fruiti in natura, la colf o badante ha diritto ad un'indennità sostitutiva. Quest'ultima viene calcolata moltiplicando il valore convenzionale giornaliero di vitto alloggio, fissato ogni anno dalle parti che hanno sottoscritto il Ccnl, per il numero di giorni lavorati. Per il 2021, ad esempio, la quota giornaliera è di euro 5,61 (1,96 per colazione/pranzo, 1,96 per la cena e 1,69 per l'alloggio).
Nel caso in cui il collaboratore domestico goda ad esempio del vitto ma non dell'alloggio, oppure il contrario, l'indennità sostitutiva sarà calcolata non sulla quota giornaliera totale (5,61 per li 2019) ma solo sulla parte non goduta in natura. Se ad esempio una badante convivente assunta per 30 ore settimanali dorme presso il datore, ma non fruisce anche del vitto, deve esserle corrisposta ogni mese l'indennità sostitutiva della colazione/pranzo (1,96 euro al giorno) + l'indennità sostitutiva della cena (1,96 euro) = 3,92 € giornalieri, da moltiplicare per i giorni lavorati.
Il vitto e alloggio in Webcolf
Nel menù Assunzione | Inserimento collaboratore domestico | Trattamento economico, è possibile gestire il vitto e l'alloggio del collaboratore convivente.
Se il collaboratore riceve vitto e alloggio in natura si può selezionare la voce che vediamo qui sotto. In mancanza di selezione il programma applica di default tale impostazione, dato che è il caso maggiormente ricorrente, quindi anche se l'utente scorda di apporre tale flag il programma applica l'opzione in automatico.
Se invece le parti concordano che il vitto e l'alloggio venga interamente corrisposto in denaro, è necessario selezionare tutte le opzioni come nella foto seguente:
Cliccando sui relativi flag il programma indica in automatico l'importo convenzionale stabilito dal Ccnl. Se il datore volesse applicare un importo più alto basterà indicarlo nell'apposita casella e memorizzare in alto.
Se solo una parte del vitto e alloggio viene corrisposta in natura il resto dev'essere corrisposto in denaro. Per esempio se il collaboratore domestico dorme presso il datore ma non gli vengono corrisposti i pasti é necessario apporre i relativi flag per pagarli per ogni giorno lavorativo, esempio:
Se si sceglie di corrsipondere il vitto e l'alloggio o parte di esso in denaro, quando l'utente calcola il cedolino, il programma inserisce in modo automatico l'indennità sostitutiva per i giorni lavorativi con la voce 39, come nell'esempio seguente:
Il Ccnl colf e badanti indica poi che nel caso di festività, ferie, malattia o infortunio debba essere riconosciuta al lavoratore l'indennità di vitto e alloggio.
Nel caso di collaboratore che già riceve in denaro vitto e alloggio, la busta paga non avrà nulla di diverso, mentre per il collaboratore che di norma lo riceve in natura, va corrisposta l'indennità sostitutiva, purchè tali giornate vengano trascorse al di fuori dell'abitazione del datore. Il programma in automatico corrisponde l'indennità con voce 40 come nell'esempio seguente:
Se invece il collaboratore permane presso il datore e quindi riceve il vitto alloggio in natura come al solito, non va corrisposta l'indennità sostitutiva (altrimenti si corrisponde due volte), perciò è necessario togliere l'indennità con apposito flag presente nell'anagrafica del collaboratore. Per maggiori informazioni si può leggere qui.
Su cosa incide il vitto e alloggio?
Il Ccnl fa sempre riferimento alla retribuzione globale di fatto quando stabilisce su che base calcolare alcuni elementi della paga del lavoratore convivente, intendendosi con questo termine quella comprensiva del vitto e alloggio. Il vitto e l'alloggio, infatti, incide su alcuni elementi della busta paga:
1-13esima: nel conteggio della tredicesima va inserita anche la quota di vitto e alloggio mensile, in quanto essendo la 13esima l'equivalente di una normale mensilità, se il vitto e l'alloggio non fossero pagati in più, la 13esima sarebbe più bassa rispetto al valore di una mensilità ordinaria; 2-tfr: nella retribuzione utile al calcolo del trattamento di fine rapporto va inserita anche la quota mensile di vitto e alloggio, in quanto fa parte della retribuzione che il collaboratore riceve in modo costante; 3-straodinari: anche nel calcolo dello straordinario va considerata la retribuzione glibale di fatto, ovvero la retribuzione oraria inclusiva di vitto e alloggio calcolati in denaro; 4-contributi: come stabilito dall'Inps la retribuzione oraria effettiva sulla quale si calcolano i contributi deve comprendere la quota di 13esima ed anche la quota di vitto e alloggio, se il collaboratore è convivente.
Il programma calcola in modo automatico le indennità sostitutive di cui sopra.
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La maternità nel contratto per i lavoratori domestici è così regolata: 1) La maternità è prevista per 5 mesi (2 prima del parto e 3 dopo il parto): durante tale periodo la lavoratrice ha diritto alla conservazione del posto di lavoro, a non lavorare e a percepire un'indennità sostitutiva. 2) La retribuzione in caso di maternità obbligatoria è completamente a carico dell'INPS (e non del datore di lavoro). Il datore deve comunque elaborare i cedolini indicando MO (maternità obbligatoria) per tenere i ratei aggiornati. 3) La collaboratrice dovrebbe presentare la domanda di maternità all'inps. Per il modulo da compilare si trova al link: http://www.webcolf.com/doc/SR01_mat.pdf 4) La lavoratrice ha diritto a percepire dall'inps l'indennità, pari all'80%, però, solo se ha maturato, anche in settori diversi da quello domestico, 52 contributi settimanali nei 24 mesi precedenti la maternità, oppure 26 contributi settimanali nei 12 mesi precedenti. 5) La tredicesima è in parte pagata dall'INPS (80%) in parte retribuita dal datore (20%). 6) L'accantonamento del TFR invece è completo in quanto calcolato sulla retribuzione che la colf dovrebbe percepire se lavorasse per intero il mese. 7) Il rateo di ferie matura normalmente anche durante il periodo di maternità. 8) I contributi non vanno pagati in quanto non c'è erogazione di retribuzione. 9) Dall'inizio della gestazione e fino al termine del periodo di astensione obbligatoria la lavoratrice non può essere licenziata, tranne che per giusta causa, ovvero per mancanze gravi che non consentano la prosecuzione del rapporto, nemmeno in via provvisoria. 10) La lavoratrice domestica non ha diritto all'indennità per astensione facoltativa (congedo parentale) mentre, può avvalersi del periodo di astensione obbligatoria anticipata. Infatti in caso di gravidanza a rischio la collaboratrice deve richiedere la maternità anticipata all'inps, (con documentazione medica). La maternità anticipata va trattata come fosse maternità obbligatoria, sia per quanto riguarda webcolf, sia per quanto riguarda l'inps e la retribuzione. RIcordiamo comunque che il programma webcolf gestisce la maternità, calcola i cedolini ed elabora il mav correttamente in modo automatico inserendo nel calendario mensile la sigla MO per tutti i giorni, lavorativi e non lavorativi, di tale periodo.
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Retribuzione comprensiva di 13a e ferie
Tredicesima e ferie nella retribuzione di colf e badanti
Nel lavoro domestico è piuttosto diffusa l'abitudine di concordare un trattamento economico anche superiore rispetto ai minimi sindacali ma "onnicomprensivo", ovvero che tiene già conto della tredicesima, delle ferie e del TFR, che in questo modo vengono considerati inclusi all'interno della retribuzione mensile e non dovuti alle scadenze previste dal contratto collettivo.
Tale pratica è sicuramente scorrettaper il TFR, infatti la normativa non prevede la possibilità di un'erogazione mensile e i giudici si sono adeguati a questo principio considerdo invalido ogni patto contrario: il datore di lavoro che concorda il pagamento mensile del TFR rischia quindi, in caso di giudizio, di ripagare il TFR maturato nel corso del rapporto di lavoro domestico. Per questi motivi l'abitudine è sicuramente sconsigliabile, non offrendo al datore di lavoro sufficienti garanzie di tutela. È preferibile, invece, concordare piuttosto una paga inferiore rispetto al totale onnicomprensivo, spiegando al proprio collaboratore che il TFR maturato ogni mese verrà accantonato e liquidato al momento dell'interruzione del rapporto di lavoro.
Un discorso diverso, invece, può valere per le ferie e la tredicesima: anche se è sicuramente preferibile il pagamento previsto dal Contratto Collettivo, la giurisprudenza ammette, a determinate condizioni, il "patto di conglobamento", patto con cui tutte le voci retributive vengono conglobate in una somma complessiva erogata mensilmente. La cassazione, sezione lavoro, con sentenza del 7 aprile 2010, n. 8255 ammette la validità a patto che sia specificato l'importo erogato per ciascuna voce retributiva perchè solo in questo modo si rende superabile la presunzione che il compenso convenuto quale corrispettivo della sola prestazione ordinaria e si rende possibile il controllo del giudice sul rispetto al lavoratore dei diritti previsti inderogabilmente dalla legge o dal contratto.
Come inserire tredicesima e ferie nella retribuzione mensile
Le voci relative al pagamento di ferie e tredicesima, quindi, vanno specificate mensilmente nella busta paga e nella lettera di assunzione al momento dell'instaurazione del rapporto di lavoro. Webcolf è già conforme all'interpretazione giudiziale e prevede una lettera di assunzione che, in base alle impostazioni della paga, distingue e specifica che questi due elementi sono pagati mensilmente.
Il programma prevede due possibilità alternative:
1) INCLUSIONE DEL RATEO FERIE E TREDICESIMA IN PAGA ORARIA (meno consigliabile): In questo caso la paga oraria è composta dalla paga base concordata + i ratei tredicesima e ferie, la cui somma dà il totale orario. È la soluzione meno consigliabile perché in questo modo tredicesima e ferie non sono indicate in modo esplicito in busta paga.
2) PAGAMENTO MENSILE DEL RATEO FERIE E TREDICESIMA CON VOCE SPECIFICA IN BUSTA PAGA (più consigliabile): In questo caso l'importo mensile dei ratei tredicesima e ferie viene indicato con voce specifica nel corpo di ogni cedolino. Con questa modalità la liquidazione dei ratei viene indicata in modo esplicito in busta paga, e per questo risulta meno contestabile.
Per impostare la liquidazione mensile di tredicesima e ferie in Webcolf si legga la sezione del nostro manuale riportata qui.
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Malattia
La malattia di colf e badanti - lavoro domestico
CHI PAGA LA MALATTIA DELLA COLF E BADANTE
Nel lavoro domestico la corresponsione dell'indennità di malattia è onere esclusivo del datore di lavoro. L’INPS e la cas.sa colf non pagano la malattia di colf e badanti.
COSA DEVE FARE LA COLF E BADANTE IN MALATTIA
L'articolo 27 del CCNL colf e badanti, in merito alla malattia, prevede che il lavoratore debba: a) avvertire tempestivamente il datore di lavoro; b) farsi fare un certificato medico entro il giorno successivo all'inizio della malattia; c) se non convivente (o convivente assente o in ferie) consegnare o inviare a mezzo raccomandata il certificato medico entro 2 giorni dal rilascio. Per i conviventi che sono in casa non serve consegnare il certificato a meno che non venga richiesto dal datore di lavoro.
COSA DEVE FARE IL DATORE DI LAVORO IN CASO DI MALATTIA DELLA COLF E BADANTE
Scaricamento certificato di malattia dall'INPS
Il datore può scaricare e stampare il certificato di malattia della sua colf e badante dal menu Cedolini | inserimento mensile, cliccando sul pulsante "Certificati malattia INPS". Si aprirà quindi, una nuova finestra del browser direttamente nel sito INPS, dove andranno indicati il codice fiscale del collaboratore e il numero del certificato di malattia telematico. Sarà poi possibile stampare il documento in Italiano o in inglese.
Elaborazione della busta paga di colf e badanti in malattia
Nell'inserimento mensile di Webcolf, per calcolare in automatico la retribuzione per il periodo di malattia, va indicata la causale M per tutti i giorni di calendario compresi nel certificato di malattia, siano essi lavorativi, non lavorativi e domeniche.
Come indicare M nei giorni di festività? Se la festività cade durante il periodo di comporto ovvero il periodo di conservazione del posto va pagata la festività e non la malattia In tal caso, prima dell'indicazione automatica della festività, data in automatico dal programma, va indicata la causale M seguita da 0 per azzerare la malattia. Non va indicata solo la festività senza M. Se ad esempio il programma indica per il 1° gennaio F10 va indicato M0F10. Se l'utente non dovesse fare ciò la malattia indicata il giorno successivo verrebbe considerata come un nuovo evento e ripartirebbe il conteggio della carenza al 50% mentre indicando M0 si dà continuità alla malattia, senza pagarla, facendo prevalere la festività.
Se, invece, la festività cade dopo la fine del periodo di comporto (indipendentemente che la malattia sia o meno retribuita),la festività non va pagata e si scrive F0M (dove 0 è il numero zero) senza specifiche di ore dopo M. Quindi se il programma ad esempio indica F10 per il 1° gennaio e il primo di gennaio è stato superato il periodo di comporto va indicato F0M. Per conteggiare il periodo di comporto si può utilizzare la stampa annuale con il nome stampa riepilogo periodo di malattia sommando i giorni di malattia (sia indennizzati che non indennizzati) degli ultimi 12 mesi.
Precisiamo che la causale M si indica solo se si tratta di malattia ordinaria. Sono previste causali specifiche per indicare diversi tipi di malattia, come quella ospedalizzata, quella oncologica, quella da covid-19, ecc. Indichiamo le causali tra i casi particolari, elencati in seguito in questo articolo. Il metodo di indicazione della malattia nell'inserimento mensile comunque é sempre lo stesso anche se si utilizzano causali diverse da M.
Nel caso in cui la malattia non sia ordinaria si utilizzano altri codici, come segue:
a) in caso di malattia ospedaliera, si indica MH al posto di M in modo che per i conviventi non venga corrisposto il vitto alloggio, già fornito dall'ospedale.
b) Nel caso di malattia oncologica, dato che la conservazione del posto é aumentata del 50%, vanno indicate le causali MGH per malattia grave ospedaliera e/o MG per malattia grave non ospedaliera. In questo modo il programma calcola tutto correttamente.
c) Se la malattia dovesse cadere in periodo di prova va indicata invece la causale MP. Questo perchè la malattia durante il periodo di prova non va retribuita ma va comunque indicata.
d) In caso di ricaduta della malattia si deve indicare MR per tutti i giorni del certificato. Webcolf così calcola la retribuzione al 100%, quindi senza il periodo di carenza, per il massimo dei giorni previsti in base all'anzianità.
e) Se si tratta di malattia dovuta a positività da covid va indicata la causale MC di malattia covid. Ad oggi la malattia covid è considerata come malattia ordinaria e quindi indicare M o MC è equivalente.
f)Se nel certificato viene specificato che non si tratta di inzio ma di continuazione, va inserita la causale M senza interruzione rispetto al periodo precedente di malattia in quanto si tratta di unico evento.
PER QUANTI GIORNI VA PAGATA LA MALATTIA DI COLF E BADANTI: CALCOLO DELLA RETRIBUZIONE
Come previsto dal contratto collettivo colf e badante all'art. 27 comma 7, in caso di malattia al lavoratore spetta la retribuzione globale di fatto per un massimo di 8 (per anzianità fino a 6 mesi), 10 (per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni) o 15 (per anzianità oltre i 2 anni) giorni complessivi nell'anno nella seguente misura:
- fino al 3º giorno consecutivo, il 50% della retribuzione globale di fatto; - dal 4º giorno in poi, il 100% della retribuzione globale di fatto.
Per "giorni di calendario", come indica il Ccnl colf e badanti nelle note a verbale, si intendono i 30esimi della mensilità. Questo significa che la retribuzione che viene corrisposta durante la malattia é giornaliera ed é pari ad 1/30esimo del mensile.
Quindi ogni inizio malattia i primi 3 giorni vengono pagati per 1/30esimo del mensile medio al 50% (carenza malattia), dal 4° giorno in poi fino ad un massimo di 8,10 o 15 giorni (in base all'anzianità) vengono retribuiti al 100% di 1/30esimo del mensile medio.
Il periodo di malattia a disposizione si calcola in un lasso di tempo di 365 giorni decorrenti dall'evento, non dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno. Per sapere se il collaboratore ha diritto a giorni di malattia e a quanti, va verificato se nei 365 giorni che precedono la malattia in essere, il collaboratore ne aveva già usufruito e in caso, quanti giorni restano.
ESEMPI DI CALCOLO DELLA RETRIBUZIONE IN CASO DI MALATTIA DI COLF E BADANTI
La differenza tra collaboratore convivente e non convivente nel calcolo della malattia sta nel fatto che per il collaboratore convivente la paga di fatto comprende la quota di vitto e alloggio.
A) Colf e badante in malattia non convivente
Esempio di colf con anzianità oltre i due anni e con 2 giorni di malattia già fatti nei 365 giorni precedenti, assunta per 10 ore settimanali a 5 € l'ora con anzianità di 3 anni. La colf ha diritto a 15 gg di malattia retribuita e quindi, avendone già pagati 2, dovrà essere calcolata la malattia per i 13 giorni rimanenti.
Essendo la malattia in 30esimi é necessario ricavare il mensile medio e dividerlo per 30:
10 ore settimanali x 5 € = 50,00 € di retribuzione settimanale x 4,3334 settimane medie in un mese = 216,67 € di mensile medio : 30 = 7,22 € per i giorni di malattia pieni e 3,61 € per i giorni di malattia carenza (7,22 * 50%).
Quindi la colf percepirà:
- primi 3 giorni di calendario x 3,61 € = 10,83 €
- dal 4° al 13esimo giorno (10 giorni) = 7,22 € al giorno x 10 = 72,20 €.
10,83 + 72,20 = 83,03 € per tutto il periodo di malattia
B) Colf e badante convivente in malattia
Esempio di badante con anzianità minore di 6 mesi che non ha mai fatto malattia, assunta con orario full-time di 54 ore settimanali (6 giorni di lavoro a settimana) e un compenso di 1.000 € mensili.
Per calcolare il 30esimo della mensilità é necessario sommare al mensile lordo pattuito la media mensile di vitto alloggio e poi dividere il risultato per 30. Il Ccnl colf e badanti infatti indica che la retribuzione su cui calcolare la malattia é la "globale di fatto" specificando nelle note a verbale che "si intende quella comprensiva di tutte le indennità (baby sitter per bambini minori di 6 anni, assistenza a più persone non autosufficienti, ecc), ivi incluse le indennità di vitto e alloggio".
Avendo nell'esempio pattuito 1000 € mensili e un orario di 54 ore che si distribuisce in 6 giorni a settimana il conteggio é il seguente:
6,52 € al giorno di vitto alloggio previsto per il 2024 x 6 giorni a settimana = 39,12 € di v/a settimanale x 4,3334 settimane medie in un mese = 169,55 € di v/a medio mensile
1.000 + 169,55 = 1.169,55 € : 30 = 38,99 € al giorno in caso di malattia, ridotto al 50% (19,50 €) per i primi tre giorni di carenza.
Nell'esempio, avendo la badante a disposizione solo 8 giorni, avendo anzianità fino a 6 mesi, percepirà:
- primi 3 giorni di calendario x 19,50 € = 58,50 €
- dal 4° all'8° giorno (5 giorni) = 38,99 € al giorno x 5 = 194,95 €
58,50 + 194,95= 253,45 € per tutto il periodo di malattia
CONTRIBUTI DURANTE LA MALATTIA
I contributi vengono conteggiati solo per il periodo di malattia retribuito per 1/30esimo delle ore medie mensili. Un 30esimo delle ore medie mensili si calcola moltiplicando le ore settimanali orario standard x 4.3334 sett medie in un mese e dividendo il prodotto per 30.
Se il collaboratore rimane assente per malattia per un intero trimestre contributivo, l'Inps richiede una comunicazione di sospensione contributiva. Per effettuare la comunicazione di sospensione è necessario seguire la procedura spiegata nel nostro articolo Assenza della badante e sospensione dei contributi INPS
Se il collaboratore rimane assente per un periodo che noncoincide con un trimestre intero, l'Inps indica che non è necessaria alcuna comunicazione, in quanto la sospensione che ricade all’interno di trimestri parzialmente coperti da contribuzione è insita nella causale di pagamento e corrisponde alle settimane non indicate come lavorate nel mav Inps modificato. Spieghiamo come modificare il mav nel nostro articolo Contributi colf e badanti: come fare il mav in inps online
CONSERVAZIONE DEL POSTO DI LAVORO DURANTE LA MALATTIA DI COLF E BADANTI
In caso di malattia, al lavoratore spetta la conservazione del posto per i seguenti periodi: a) per anzianità fino a 6 mesi, superato il periodo di prova, 10 giorni di calendario; b) per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni, 45 giorni di calendario; c) per anzianità oltre i 2 anni, 180 giorni di calendario.
I periodi relativi alla conservazione del posto di lavoro si calcolano nell'anno solare, intendendosi per tale il periodo di 365 giorni decorrenti dall'evento. In caso di malattia oncologica i periodi suddetti vanno aumentati del 50%.
Una volta terminato il periodo di conservazione del posto è possibile licenziare la collaboratrice per superamento periodo di comporto come spiegato nel nostro articolo licenziamento colf in malattia.
MALATTIA DI COLF E BADANTI DURANTE PERIODO DI PROVA
In caso di malattia durante il periodo di prova non è prevista nè retribuzione, nè conservazione del posto. In webcolf si inserisce la causale MP ossia malattia periodo di prova e il programma calcola il periodo non indennizzato. Il periodo di prova viene sospeso e riprende dopo la fine della malattia in quanto i giorni di prova devono essere effettivamente lavorati.
Il datore, poichè non vige conservazione del posto durante il periodo di prova, può comunque licenziare senza preavviso, per mancato superamento del periodo di prova, sia nel caso di tempo determinato che indeterminato.
MALATTIA DI COLF E BADANTI DURANTE LE FERIE
Il contratto collettivo colf e badanti, all'art. 17 comma 12, prevede che l’eventuale patologia contratta dal lavoratore durante il periodo feriale che determini il ricovero ospedaliero, laddove debitamente certificata, interrompa il godimento delle ferie per l’intera sua durata. Sarà possibile indicare la causale MH per i giorni di malattia ospedalizzata, anche se ricadono in un periodo precedentemente concordato come ferie.
Nel caso invece, di invio di certificato medico di malattia ordinaria, il contratto collettivo non specifica nulla in merito. Si consiglia di far prevalere la malattia se questa non permetta il recupero psicofisico che il periodo di ferie dovrebbe garantire.
MALATTIA DI COLF E BADANTI DURANTE IL PREAVVISO
La malattia sospende la decorrenza del preavviso. Quindi, nel caso di licenziamento o dimissioni, al momento del rientro dalla malattia, la badante dovrebbe lavorare per i giorni di preavviso di calendario non lavorati durante l'intervallo di malattia.
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Webcolf si aggiorna!
Da febbraio 2018 è online la nuova piattaforma aggiornata Webcolf per gestire dall'assunzione al licenziamento colf, badanti e baby-sitter online: grafica completamente rivisitata e maggior facilità di utilizzo!
Calcolare cedolini, stampare lettere in automatico, calcolare tfr in due minuti, preventivare il costo di colf e badanti ed elaborare mav contributi non è mai stato così facile.
Il nostro programma è pensato sia per i privati inesperti che per gli studi o patronati, che vogliono un servizio competitivo, facile, veloce, economico e con assistenza qualificata.
Webcolf, dal 2007 sul mercato, perfeziona ogni giorno, grazie ai suoi clienti e al continuo confronto con esperti del settore e professionisti, il programma di elaborazione paghe e gestione del rapporto di lavoro. Un' equipe di programmatori ed esperti di consulenza e diritto del lavoro, specializzati in ambito di colf e badanti, è a disposizione degli utenti tutti i giorni e risponde a centinaia di mail e chat.
Non conosci procedure di assunzione, licenziamento, dimissioni e calcolo cedolini? Registrati a webcolf e poi scrivi ad Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. per richiedere assistenza: saremo felici di aiutarvi e ad offrire consigli in caso anche di situazioni particolari e complesse da gestire.
Dai un'occhiata, inoltre, al nostro manuale aggiornato quotidianamente con tutte le procedure di legge cliccando qui: manuale gestione colf e badanti online
Ecco un esempio di busta paga stampata con il programma webcolf:
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Orario di lavoro, straodinari e riposi settimanali
ORARIO DI LAVORO COLF E BADANTI
L'orario di lavoro a tempo pieno di un collaboratore domestico, in base all'art. 14 del CCNL, è di massimo: - 10 ore non consecutive, per un totale di 54 ore nel caso di collaboratori conviventi; - 8 ore non consecutive, per un totale di 40 ore nel caso di collaboratori non conviventi, distribuite su 5 o 6 giorni la settimana;
Si possono stipulare contratti con un numero inferiore di ore, però va considerato che: - per i collaboratori non conviventi la paga mensile varia in base alle ore contrattuali; - per i collaboratori conviventi la paga mensile rimane fissa anche al variare delle ore settimanali contrattuali; ciò che cambia sono i contributi, che invece si calcolano sempre sulle ore lavorative.
È inoltre possibile assumere un collaboratore in regime di convivenza con contratto part-time 30 ore se ha livello B, BS o C (o nel caso di studenti dai 16 ai 40 anni). In questo caso, l'orario di lavoro deve essere compreso interamente tra le 6.00 e le 14.00, o tra le 14.00 e le 22.00 oppure deve essere di massimo 10 ore non consecutive al giorno per 3 giorni settimanali. Quando un lavoratore convivente viene assunto con contratto part time, la sua retribuzione mensile è fissa; ciò significa che anche se da contratto le ore stabilite sono meno di 30, la retribuzione mensile sarà quella prevista per un lavoratore a 30 ore.
RIPOSI SETTIMANALI COLF E BADANTI
Come previsto dagli articoli 14 e 15 del Contratto Collettivo:
1. Per i lavoratori conviventi il riposo settimanale è di 36 ore (1 giorno e mezzo): la domenica più mezza giornata concordata durante la settimana. Se un collaboratore lavora nelle 12 ore di riposo infrasettimanale la retribuzione oraria deve essere maggiorata del 40% sulla paga di fatto, mentre se di domenica con la retribuzione del 60%. Inoltre, è previsto, nel caso in cui il collaboratore non lavori interamente nella fascia 14.00/22.00 o 6.00/14.00, un riposo intermedio non retribuito di almeno due ore, durante le quali il lavoratore può decidere o meno di rimanere nell'abitazione del datore di lavoro.
2. Per i lavoratori non conviventi il riposo obbligatorio è di 24 ore, ossia un giorno, da godere di domenica.
Il riposo domenicale è irrinunciabile. Nel caso di richiesta di straordinario in tal giorno il collaboratore deve essere retribuito con la paga di fatto maggiorata del 60% e deve essere concesso un giorno di riposo il giorno immediatamente successivo.
Solo nel caso il lavoratore processi una fede religiosa che prevede il riposo in un giorno diversodalla domenica, le parti possono accordarsi di modificare il giorno di riposo. Solo i nquesto caso, non viene corrisposta alcuna maggiorazione per il lavoro domenicale, perché il giorno di riposo concordato sostituisce a tutti gli effetti la domenica.
Nel caso il collaboratore non convivente lavori per un orario pari o maggiore di 6 ore con presenza continuativa sul posto di lavoro, spetta la fruizione del pasto oppure un'indennità sostitutiva pari al suo valore convenzionale. Il tempo del pasto, sarà però concordato tra le parti e non retribuito.
CASO PARTICOLARE: il contratto di sostituzione dei riposi della badante principale
Il datore di lavoro può assumere una seconda collaboratrice solo per coprire i turni di riposo della badante principale. In questo caso, si prevede che: a) il livello al quale inquadrare il lavoratore può essere: CS o DS; b) il contratto possa essere stipulato solo per sostituire la collaboratrice prinicipale nei riposi; c) che la retribuzione sia quella indicata nellatabella G, sia che il riposo cada di sabato o di domenica.
LAVORO STRAORDINARIO COLF E BADANTI
Le ore di lavoro richieste oltre l'orario giornaliero previsto sono da retribuire con la paga oraria globale di fatto maggiorata del: -25% se il lavoro viene prestato tra le 6 e le 22; -50% se il lavoro viene prestati tra le 22 e le 6 (notturno straordinario). Se invece si tratta di notturno ordinario (20% di maggiorazione); -60% se il lavoro viene prestato di domenica o durante la festività; -40% se il lavoro viene prestato da un collaboratore convivente durante la mezza giornata di riposo infrasettimanale; -10% se il lavoro viene prestato da un collaboratore non convivente per le ore eccedenti le 40 e fino alle 44 nella fascia oraria 6.00 - 22.00.
Le ore di straordinario, tranne nel caso di emergenza, devono essere richieste con 1 giorno di preavviso.
CALCOLO LAVORO STRAORDINARIO COLF E BADANTI, CONVIVENTI E NON CONVIVENTI
La maggiorazione in caso di straordinario va calcolata sulla paga globale di fatto. In caso di collaboratore convivente la paga di fatto non corrisponde alla paga oraria totale concordata, come invece è previsto per i collaboratori non conviventi, ma risulta dalla somma della paga oraria totale più la quota oraria di vitto e alloggio. Quindi: 1. per un collaboratore non convivente con paga oraria totale di 6,00 euro, lo straordinario verrà calcolato moltiplicando 6 euro per la percentuale di maggiorazione. (es. 6,00 x 50%); 2. per un convivente con paga mensile di 827,44 euro per un contratto di 54 ore settimanali invece la procedura è la seguente: data la paga oraria: euro 827,44 : (54 ore settiman. x 4,3334 settimane medie in un mese)= euro 3,53 paga oraria
data la quota oraria vitto e alloggio: 5,31 euro giornalieri di vitto e alloggio x 26 giorni lavorativi medi mensili=138,06 euro mensili di vitto e alloggio 138,06 : (54 ore sett x 4,3334 set medie in un mese)= 0,59 euro quota di vitto e alloggio oraria
data la paga di fatto: 3,53 euro paga oraria + 0,59 euro quota vitto e alloggio oraria= 4,12 euro paga di fatto
lo straordionario si calcola: paga di fatto x la percentuale di maggiorazione e quindi:
4,12 paga di fatto per la percentuale di maggiorazione per il numero di ore lavorate. Ad esempio per 4 ore di lavoro festivo, che va pagato al 60%: (4,12 x 60%) x 4 ore= 6,60 euro di paga di fatto maggiorata del 60% x 4 ore=26,40 euro lavoro festivo.
Questi calcoli vengono effettuati in automatico da Webcolf.
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