Ogni anno i sindacati firmatari del Ccnl si trovano presso il Ministero del Lavoro per definire gli importi delle nuove retribuzioni minime per colf e badanti. Nel 2020, presso il Ministero del lavoro, i sindacati di categoria hanno stabilito le nuove retribuzioni colf badanti 2020 sulla base dell'aumento del costo della vita calcolato dall'Istat.
Nel 2020 per colf e badanti conviventi le retribuzioni sono aumentate, anche se di poco, mentre per badanti e colf non conviventi l'aumento é stato applicato solo per livelli di inquadramento C, CS, D e DS. Il valore del vitto alloggio giornaliero invece é rimasto invariato a 5,61 €.
Il Ccnl stesso stabilisce la necessità di tale aggiornamento:
"Art. 37 (Variazione periodica dei minimi retributivi e dei valori convenzionali del vitto e dell'alloggio) 1. Le retribuzioni minime contrattuali e i valori convenzionali del vitto e dell'alloggio, determinati dal presente contratto, sono variati, da parte della Commissione nazionale per l'aggiornamento retributivo di cui all'art. 44, secondo le variazioni del costo della vita per le famiglie di impiegati ed operai rilevate dall'ISTAT al 30 novembre di ogni anno. 2. La Commissione verrà a tal fine convocata dai Ministero del Lavoro e Previdenza sociale, entro e non oltre il 20 dicembre di ciascun anno, in prima convocazione, e, nelle eventuali successive convocazioni, ogni 15 giorni. Dopo la terza convocazione, in caso di mancato accordo o di assenza delle parti, il Ministero del Lavoro e Previdenza sociale è delegato dalle Organizzazioni ed Associazioni stipulanti a determinare la variazione periodica della retribuzione minima, secondo quanto stabilito al comma 1, in misura pari all'80% della variazione del costo della vita per le famiglie di impiegati ed operai rilevate dall'ISTAT per quanto concerne le retribuzioni minime contrattuali e in misura pari al 100% per i valori convenzionali del vitto e dell'alloggio. 3. Le retribuzioni minime contrattuali ed i valori convenzionali del vitto e dell'alloggio, determinati ai sensi dei commi precedenti, hanno decorrenza dal 1º gennaio di ciascun anno, se non diversamente stabilito dalle Parti."
Al comma 3 il Ccnl specifica che la variazione é retroattiva avendo decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno anche se le retribuzioni vengono comunicate solo nella seconda metà di gennaio.
COSA PUO' FARE IL DATORE SE DEVE ASSUMERE O CESSARE UN RAPPORTO?
I datori di lavoro che hanno necessità di assumere una colf o badante nei primi giorni di gennaio non possono fare altro che indicare, in Webcolf e Inps, la retribuzione dell'anno precedente. Dopo la comunicazione delle retribuzioni colf badanti 2020 i datori possono effettuare una variazione della paga sindacale sul sito Inps seguendo la procedura spiegata qui. L'Inps infatti non aggiorna in automatico le retribuzioni con gli aumenti sindacali.
Nel caso in cui si debba invece procedere con una cessazione del rapporto nei primi giorni di gennaio non é possbile elaborare il cedolino di cessazione che sarebbe altrimenti errato. Si può solo attendere la comunicazione delle nuove retribuzioni 2020 e solo dopo elaborare l'ultimo cedolino.
AGGIORNAMENTO RETRIBUZIONI COLF BADANTI 2020 IN WEBCOLF
Dopo la comunicazione delle retribuzioni colf badanti 2020 il team di Webcolf oltre ad aggiornare le retribuzioni all'interno del programma, ha avvisato gli utenti con apposito post su facebook e sulle NEWS presenti nella pagina principale dell'utenza. Sono state inoltre aggiornate anche le paghe sindacali sul simulatore del costo in modo che i datori possano elaborare correttamente il costo in vista di una nuova assunzione.
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Deducibilità contributi Inps per colf e badanti se il pagamento viene fatto da persone diverse dal datore di lavoro
Spesso i nostri utenti si chiedono chi può dedurre i contributi Inps relativi al rapporto di lavoro domestico.
Ebbene a questa domanda ha risposto l'Agenzia delle Entrate, in merito ad un interpello che le era stato posto, indicando quanto segue:
"il datore di lavoro é l'unico soggetto legittimato a dedurre i contributi previdenziali versati all'addetto dell'assistenza personale, a prescindere dalla circostanza per cui l'effettivo pagamento di tali contributi sia avvenuto utilizzando un conto corrente di terzi".
Perciò nel caso in cui ad esempio sia il figlio dell'assistito il datore domestico e che utilizzi il denaro del padre per pagare la badante, sarà solo il figlio a poter dedurre sul 730 parte dei contributi.
Ricordiamo che si possono detrarre solo i contributi a carico del datore per un massimo di 1549,37 e che a tal fine si dovrebbero indicare al rigo E23 del 730 a condizione però che il datore sia in possesso delle ricevute che attestano il pagamento dei contributi oltre che a presentare una dichiarazione integrativa.
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Mancato superamento del periodo di prova per colf o badanti
Il Ccnl all'art. 12 prevede un periodo di prova per la colf o badante pari a:
Regime di convivenza
Livelli
Durata/giorni
Conviventi
Tutti
30
Conviventi e non conviventi
D, Ds
30
Non conviventi
A, As, B, Bs, C, Cs
8
Durante il periodo di prova, il rapporto di lavoro può essere risolto in qualsiasi momento sia dal datore che dal collaboratore, senza obbligo di preavviso ma con il pagamento, a favore della colf, della retribuzione per i giorni lavorati.
Se invece la colf supera il periodo di prova senza aver ricevuto disdetta il rapporto prosegue a tempo indeterminato o fino alla scadenza in caso di tempo determinato.
MANCATO SUPERAMENTO DEL PERIODO DI PROVA PER COLF E BADANTI: PROCEDURA DI LICENZIAMENTO
Indichiamo di seguito la procedura da seguire in caso di licenziamento per mancato superamento della prova.
1. Il datore domestico consegna la lettera di licenziamento come raccomandata a mano oppure invia la lettera via posta tramite raccomandata, (con ricevuta di ritorno). Riportiamo qui sotto un fac-simile di lettera che si può utilizzare in caso di mancato superamento della prova da parte della badante che si può stampare dal menù Cessazione | lettera licenziamento-dimissioni.
2.Si elabora poi l'ultimo cedolino dal menù Cedolini | inserimento mensile, si seleziona l'ultimo mese (es. 09/2017), si clicca il bottone "data di cessazione" e si inserisce la data di cessazione e cioè l’ultimo giorno di lavoro.
3. Cliccando poi sul pulsante verde “salva cessazione” il programma dà la possibilità all'utente di inserire solo le presenze fino alla data di cessazione, come nella figura sotto:
4. Si prosegue poi con l'inserimento delle ore lavorate fino all’ultimo giorno lavorativo, si “memorizza” in alto e poi si clicca “calcola cedolino”. Il programma calcola in modo automatico tutte le spettanze di fine rapporto quali TFR, 13esima e ferie non godute oltre alla retribuzione del mese in esame e in caso di collaboratore convivente aggiunge anche il vitto e alloggio sulle ferie non godute e sulla 13esima.
Per quanto riguarda il tfr si ricorda che dovrebbe essere liquidato nel mese di cessazione, se il rapporto termina prima del giorno 15 mentre, se il rapporto termina dal giorno 15 in poi, se è iniziato prima dell’anno in cui si liquida il TFR, dovrebbe essere liquidato il mese successivo per attendere la pubblicazione del tasso definitivo Istat di rivalutazione. Nel secondo caso con Webcolf è possibile liquidare il tfr in un secondo momento rispetto alla cessazione del rapporto di lavoro seguendo quanto indichiamo nel nostro articolo Pagare il Tfr alla colf o badante alla fine del contratto
5.Si consiglia a fine rapporto di consegnare già al collaboratore domestico una copia della dichiarazione sostitutiva della Certificazione Unica (ex Cud), che si può stampare dal menù Stampe annuali.
6. Il datore poi dovrebbe comunicare la cessazione del rapporto all'Inps entro i 5 giorni successivi alla data di cessazione del rapporto.
Per fare ciò il datore può procedere in tre modi:
tramite il Contact Center dell'INPS, (al numero 803.164 da rete fissa e 06.164.164 da rete mobile) fornendo telefonicamente i dati necessari;
tramite la procedura telematica di compilazione e invio on-line Inps, il cui accesso diretto si trova nel menù Cessazione | Comunicazione Inps - Accesso con SPID/CIE . Fatto ciò appare una finestra aggiuntiva del browser che riporta al sito Inps. Se non si visualizza la finestra aggiuntiva il motivo è dovuto al fatto che si hanno i pop-up del browser bloccati.
a) Se si utilizza lo SPID/CIE del datore di lavoro, una volta che si accede alla pagina Inps (selezionando la linguetta SPID e procedendo con l'autenticazione), si deve selezionare a sinistra “Variazione del rapporto di lavoro”, poi nella maschera Inps successiva va selezionato in basso il codice del rapporto di lavoro specifico e infine é necessario cliccare a sinistra “Cessazione”. In tale maschera, sulla destra, va indicata la data di cessazione dl rapporto e come motivo "Mancato superamento del periodo di prova".
b) Se si utilizza lo SPID professionale del consulente o commercialista, invece, una volta entrati nella pagina Inps va selezionata sulla sinistra la voce “Variazione del rapporto di lavoro”, indicato il codice fiscale del datore e il codice rapporto e infine é necessario cliccare sul menù a sinistra "Cessazione", indicare la data di cessazione e come motivo "Mancato superamento del periodo di prova".
Si consiglia di stampare la ricevuta Inps al termine della comunicazione.
In caso il datore non sia in possesso dello SPID/CIE, si può delegare a Webcolf la comunicazione di cessazione selezionando il menù Cessazione | comunicazione Inps - Partnership Webcolf Assindatcolf. Il programma si sposta così nell'apposita maschera in cui caricare i dati e i documenti per delegare Webcolf e Assindatcolf all'elaborazione della pratica come da procedura indicata nel nostro articolo Comunicare il licenziamento della colf o badante attraverso Webcolf
[Aggiornamento del 14 settembre 2017] Non è richiesto l’invio della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro alla Pubblica Sicurezza per l’interruzione della cessione di fabbricato/ospitalità.
N.B.: dopo accurate ricerche e contatti a varie Questure d’Italia, ci è stato confermato che non è necessaria alcuna comunicazione alla Questura o Pubblica sicurezza da parte del datore di lavoro nel caso di cessazione del rapporto di lavoro con una colf o badante convivente.
Il datore domestico poi come ultima cosa dovrebbe elaborare il mav di cessazione e pagarlo entro i 10 giorni successivi alla data di cessazione. La procedura per elaborare il mav di cessazione viene spiegata nel nostro articolo Pagare i contributi in caso di licenziamento o dimissioni di colf e badanti
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Interessi e rivalutazione vertenza colf e badanti: esempio
Quando la colf o la badante matura delle somme che vengono corrisposte in un periodo successivo rispetto alla naturale scadenza, tali importi devono essere maggiorati con la rivalutazione e gli interessi legali. Questo al fine di mantenere invariato il potere d'acquisto dell'importo non corrisposto.
Il calcolo della rivalutazione e degli interessi legali va fatto anche quando la colf o la badante promuove una vertenza e il risultato evidenzia che vi sono delle somme ancora da corrispondere.
Come si calcolano però questi importi?
La sentenza della Corte di Cassazione n. 38 del 29 gennaio 2001 ha fornito chiarimenti in materia di rivalutazione e interessi stabilendo la corretta modalità di calcolo.
Possiamo riassumere la procedura in due punti, precisando che vige il cumulo tra rivalutazione e interessi legali:
1. si dovrà determinare la rivalutazione anno per anno e, sulla somma rivalutata, calcolare gli interessi legali annuali spettanti;
2. eseguire la rivalutazione del capitale fino al momento della corresponsione.
Considerato che la materia non è semplice webcolf ha creato un calcolatore automatico delle vertenze.
Analizziamo ora nel dettaglio un esempio di calcolo degli interessi legali e della rivalutazione di somme non pagate ad una colf/badante/baby sitter.
Esempio:
importo non pagato 133,00 euro
importo relativo alla busta paga del mese di novembre 2017 che avrebbe dovuto essere pagato il primo dicembre 2017
data del pagamento con interessi: giugno 2019
Esito del calcolatore webcolf vertenza:
Anno 2017
tasso rivalutazione novembre 2017: 1,3918
tasso rivalutazione dicembre 2017: 1,3959
1,3959:1,3918=1,0029 coefficiente di rivalutazione 2017
133,00 € differenza non pagata x 1,0029 coefficiente di rivalutazione= 133,39 euro
133,39 euro x 31 gg (dal primo al 31 dicembre) x 0,10 tasso legale : 36500=0,0113 interessi 2017
Anno 2018
tasso rivalutazione dicembre 2018: 1,4097
tasso rivalutazione dicembre 2017: 1,3959
1,4097: 1,3959=1,0098 coefficiente di rivalutazione 2018
133,39 € differenza non pagata x 1,0098 coefficiente di rivalutazione 2018= 134,71
134,71 euro x 365 gg x 0,3 tasso legale : 36500=0,404 interessi 2018
Anno 2019
tasso rivalutazione giugno 2019 mese del pagamento: 1,4166
tasso rivalutazione dicembre 2018: 1,4097
1,4166: 1,4097=1,0048 coefficiente di rivalutazione 2019
134,71 € differenza non pagata x 1,0048 coefficiente di rivalutazione 2019= 135,369
135,369 euro x 178 gg x 0,8 tasso legale : 36500=0,528 interessi 2019
Interessi totali:
0,0113 interessi 2017 +0,404 interessi 2018 +0,528 interessi 2019=0,94 interessi totali sulla quota non pagata di 133 euro
Per quanto riguarda invece la Rivalutazione il conteggio è il seguente:
Tasso rivalutazione mese novembre 2017: 1,3918
Tasso rivalutazione mese giugno 2019: 1,4166
1,4166:1,3918=1,0178
133,00 euro differenza non pagata x 1,0178 coefficiente di rivalutazione=135,3674
135,3674-133differenza da pagare= 2,37 Rivalutazione
Per il calcolo automatico di vertenze di colf badanti e baby sitter con conteggio delle differenze retributive e degli interessi e della rivalutazione è possibile utilizzare lo strumento "vertenze di webcolf" cliccando qui.
Cessione del quinto dello stipendio di colf e badanti
Come stabilito dal D.P.R. n. 180/1950 e dalle leggi successive 311/2004 e 80/2005, la cessione del quinto dello stipendio rappresenta una forma di finanziamento a tasso fisso da restituire tramite rate costanti trattenute ogni mese dallo stipendio per un importo non superiore ad un quinto della busta paga (20% dello stipendio netto).
L'art. 52 del D.P.R. per gli impiegati e operai a tempo indeterminato, prevede la possibilità della cessione di quote di stipendio non superiore al quinto per un periodo non superiore ai dieci anni. Per i contratti a tempo determinato la cessione non può eccedere il periodo di tempo che, al momento dell'operazione, deve ancora trascorrere per la scadenza del contratto.
Non ci sono esclusioni in merito ai lavoratori domestici, come colf, badanti e baby-sitter, che possono, quindi, fare richiesta della cessione del quinto al loro datore di lavoro.
La domanda di prestito va presentata all'ente finanziario che, verificati tutti i documenti necessari (quali buste paga, contratto, cu, denuncia inps, ricevute mav pagati) deciderà se concedere o meno il prestito. Qualora l'esito fosse positivo, il datore di lavoro domestico sarà tenuto a versare mensilmente, alla società che ha concesso il prestito, la quota stabilita, che non potrà essere superiore al quinto dell'intero stipendio netto. Il datore non potrà rifiutarsi, nel senso che la cessione del quinto dello stipendio è una facoltà del lavoratore che è libero di decidere come disporre del proprio denaro. In questo caso la mancanza di collaborazione che parte dal datore di lavoro nel rilasciare l'atto di benestare che normalmente le finanziarie richiedono di compilare, potrebbe dare luogo a vari problemi oltre che compromettere la buona collaborazione tra datore e lavoratore domestico.
Cessione del quinto dello stipendio di colf e badanti: gestione in Webcolf
Per elaborare la busta paga con la cessione del quinto si può utilizzare il programma Webcolf, con il quale è possibile gestire tale particolarità. Una volta entrati in Cedolini | inserimento mensile e selezionato sotto all'inserimento la voce "Pignoramento / Cessione" va indicato, sotto la colonna "Imp.Tot.", l'importo pari ad 1/5 del netto prima calcolato.
Cliccando poi in alto "memorizza" e calcola si potrà stampare la busta paga che indicherà il netto da pagare tenendo conto di quanto trattenuto per la cessione.
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Vertenza colf e badanti: cosa fare e come difendersi
Sei un datore e vuoi verificare se hai pagato la tua colf, badante o baby sitter correttamente in base ai compiti svolti e alle ore lavorate?
Stampa subito online in modo facile e veloce il riepilogo delle differenze non pagate e delle spettanze di fine rapporto sia per le collaboratrici in regola che per quelle in nero cliccando qui "Controlla la paga della tua collaboratrice".
Indica qui la data di inzio e di fine rapporto (oppure la data attuale se il rapporto è ancora in essere), l'orario e il livello in base ai compiti svolti, clicca poi il bottone "calcola tutto" e stampa subito il riepilogo mensile con le eventuali differenze di stipendio non pagate oppure, se la retribuzione ricevuta è maggiore della paga minima sindacale, di quanto l'importo supera il minimo dovuto.
Nel caso il riepilogo mettesse in evidenza delle somme non pagate ecco il primo passo da fare:
1. se il rapporto di lavoro è già concluso: puoi concordare con la tua colf o badante il pagamento di una somma a titolo di arretrati.
2. se il rapporto di lavoro è ancora attivo: puoi accordarti con la colf o badante per pagare una somma a titolo di arretrati e una variazione del contratto (eventuale orario, paga, livello ecc...) in modo che per il futuro la collaboratrice venga pagata in modo corretto e conferme al contratto collettivo.
Pagare correttamente la collaboratrice domestica significa tutelarsi evitando vertenze sindacali, con relative spese. E, nel caso di lavoro nero, si consiglia di regolarizzare la colf per evitare forti esborsi in caso di sanzioni o di infortunio sul lavoro.
Cosa succede se il datore si rifiuta di pagare gli arretrati?
La colf o badante valuterà se affidarsi ad un sindacato per essere difesa gratuitamente.
Il patronato, caf o sindacato a cui si rivolgerà la colf, andrà ad approfondire la situazione effettuando direttamente i conteggi per la vertenza con tutte le particolarità, dove potrebbero emergere delle differenze anche superiori, con un contenzioso ancora più gravoso.
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Pubblicare il tuo curriculum in internet.
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Consentire ai possibili datori di lavoro che cercano colf badanti o baby sitter, di visualizzare il tuo curriculum e contattarti. I dati che avrai incluso nel tuo cv saranno visibili anche a datori che non hanno inserito una loro offerta nel sito.
Inviarti da parte di webcolf materiale informativo sulle nuove offerte di lavoro, su novità del programma e dei nostri prodotti al fine di migliorare la gestione del rapporto di colf e badanti.
Nei casi 1,2,3,4 potrai decidere di mantenere dei campi del curriculum non pubblici quali via, telefono e mail al momento della creazione del tuo curriculum. In questo caso potrai essere contattato direttamente dai datori mediante messaggi interni a webcolf nel menù 0-selezione nella sezione incrocio domanda offerta.
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Come sostituire la badante durante i riposi?
In caso di datore di lavoro o assistito non autosufficiente spesso vi è la necessità di assistenza continua 7 giorni su 7, assistenza che la badante principale non può coprire totalmente in quanto ci sono dei riposi da rispettare.
Durante i riposi della badante principale nasce perciò l'esigenza di avvalersi di una seconda collaboratrice e proprio per questo le parti che hanno sottoscritto il Ccnl lavoro domestico hanno previsto un'apposita tipologia contrattuale, il c.d. "contratto sostituzione riposi".
Come sostituire la badante durante i riposi: cosa prevede il contratto?
Il contratto di sostituzione riposi prevede quanto segue:
a) la possibilità di sostituire solamente una badante full-time che fa assistenza a persone non autosufficienti quindi assunta con livello CS o DS, a prescindere dal fatto che questa sia convivente o meno;
b) che il collaboratore sostitutivo venga assunto con lo stesso livello di inquadramento previsto per la badante principale;
c) che il collaboratore sostitutivo sia assunto come convivente o non convivente in base alle necessità dell'assistito. Con l'entrata in vigore del nuovo Ccnl colf e badanti, a partire da ottobre 2020 la badante sostitutiva dei nel week end può essere assunta sia come convivente che non convivente. L'art. 14 comma 9 indica infatti che "Tali prestazioni saranno retribuite sulla base della Tabella G e della Tabella F inerente le indennità di vitto e alloggio". La badante quindi, eccezionalmente, avrà sempre paga oraria, ma in caso di convivenza, oltre alla retribuzione della tabella G, le dovrà essere corrisposto anche il vitto alloggio come accade per tutti i collaboratori domestici conviventi.
d) La retribuzione oraria minima stabilita per questa tipologia di contratto va applicata per i giorni feriali, festivi e anche per le domeniche.
Nel precedente Ccnl veniva espressamente indicato che la retribuzione è comprensiva di qualsiasi maggiorazione, ma la cosa è comunque implicita anche ad oggi dato che la retribuzione oraria base del sostituto riposi è più alta di quella del collaboratore principale. Si pensi ad esempio ad una badante con livello CS, non convivente, che ha paga oraria di 7,79 € mentre la sostituta dei week end ha una base oraria di 8,36 €.
e) In caso di sostituzione di badante convivente, il collaboratore sostitutivo dei riposi di norma lavora dal sabato alle 12 alla domenica sera oppure anche fino al lunedì mattina, se la collaboratrice principale non torna presso il datore la domenica notte. Se la notte la badante sostitutiva semplicemente dorme nella stanza a fianco (presenza notturna) non vanno conteggiate nella retribuzione e nemmeno ai fini contributivi le relative ore, in analogia al contratto di convivenza della collaboratrice principale.
f) Di prassi, quando si assume una badante con questo tipo di contratto si stabilisce lo stesso orario giornaliero effettuato dalla collaboratrice principale durante le sue giornate lavorative. Se ad esempio si deve sostituire una badante convivente che fa 10 ore dal lunedì al venerdì e 4 al sabato per il collaboratore sostitutivo si pattuiscono 6 ore di lavoro il sabato (a completamento delle 10 ore convenzionali giornaliere previste per i conviventi) e 10 per la domenica.
L'utente può effettuare una simulazione della retribuzione da corrispondere a tale collaboratrice ed anche del costo da sostenere per il datore di lavoro, grazie al nostro simulatore del costo, che può trovare quiindicando alla voce "Tipo di contratto" quello di "Sostituto CS o DS nei week-end".
Per procedere all'assunzione è possibile seguire la procedura che spieghiamo in modo dettagliato nel nostro manuale qui.
Come gestire il contratto sostituzione riposi in Webcolf
Quando si assume una collaboratrice per sostituire quella principale full-time CS o DS, nel menù Assunzione | inserimento collaboratore | inquadramento, va scelto il contratto"sostituzione di lavoratori CS o DS nei turni di riposo". Quando si seleziona tale tipo di contratto il programma lo considera automaticamente in regime di convivenza come accade nella quasi totalità dei casi.
Se invece il collaboratore fosse non convivente sarà necessario applicare il relativo flag come nell'immagine qui sotto. Una volta selezionata la tipologia di contratto nella tendina sopra il programma propone in basso i livelli possibili in base al contratto scelto.
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Come riassumere una colf o badante?
Talvolta accade che il datore di lavoro si trovi a dover riassumere una colf o una badante con cui in precedenza aveva già avuto un rapporto di collaborazione domestica.
Come riassumere una colf o badante: creare l'anagrafica in Webcolf
Per quanto riguarda Webcolf, in caso di riassunzione, trattandosi di due rapporti di lavoro differenti, è necessario creare una nuova anagrafica per evitare di sovrascrivere i dati del precedente rapporto. L'utente spesso utilizza la vecchia anagrafica cambiando la data di assunzione, ma così facendo il datore perde tutti i dati inseriti in precedenza come cedolini, stampe annuali di CU e oneri che invece possono sempre servire.
Per evitare di sovrascrivere i dati l'utente dovrebbeduplicare il collaboratore in questo modo:
1) selezionare il datore desiderato, entrare nel menù Assunzione | inserimento collaboratore domestico | dati anagrafici; 2) selezionare il collaboratore del caso e cliccare il pulsante RIASSUMI DUPLICA COLLABORATORE visibile nella parte sinistra della pagina; 3) nel riquadro che appare, selezionare il datore di lavoro da cui duplicare i dati, e il relativo collaboratore; 4) completare l'anagrafica del collaboratore indicando la data di assunzione, orario, paga e livello.
Si avranno così due collaboratori omonimi all'interno del programma, ma con un numero diverso davanti.
Come riassumere una colf o badante: la registrazione del rapporto in Inps
Trattandosi a tutti gli effetti di una nuova assunzione, si dovrà stampare la lettera di assunzione, effettuare la comunicazione all'Inps e, in caso di rapporto in regime di convivenza, informare anche la Pubblica sicurezza.
Per comunicare all'Inps la riassunzione è possibile procedere in tre modi:
a) contattando il Contact Center dell'INPS, (al numero 803.164 da rete fissa e 06.164.164 da rete mobile) fornendo telefonicamente i dati necessari;
b) tramite la procedura telematica di compilazione e invio on-line Inps, il cui accesso diretto si trova nel menù Assunzione | Comunicazione Inps - Accesso con SPID/CIE;
Se il datore ha lo SPID e quindi prosegue con la procedura di cui al precedente punto b), quando si entra nel menù suddetto:
- si apre una finestra aggiuntiva del browser che porta al sito Inps. Se non si visualizza la finestra aggiuntiva è necessario controllare i pop-up (se i pop-up del browser sono bloccati, non si apre la finestra di collegamento all'Inps).
- Sulla sinistra Webcolf mostra un prospetto grigio con il riepilogo dei dati che l'ente richiede in fase di comunicazione telematica, calcolati in base alle direttive Inps. In alto vi sono 3 linguette (come nel sito Inps) che riguardano i dati del datore di lavoro, i dati del lavoratore e i dati del rapporto di lavoro che si desidera instaurare. Dopo aver effettuato l’accesso sul sito Inps a destra è sufficiente cliccare la voce "Iscrizione rapporto" sul sito Inps e poi riportare in Inps i dati che Webcolf propone nel prospetto grigio:
Come riassumere una colf o badante a tempo determinato
Fatta salva la procedura da seguire indicata al paragrafo precedente, nel caso in cui il datore desideri riassumere una colf o badante nuovamente a tempo determinato, ricordiamo che è necessario rispettare precisi intervalli di tempo tra un contratto e l'altro che sono i seguenti:
- 10 giorni dalla data di scadenza del precedente contratto se era di durata massima di 6 mesi; - 20 giorni dalla data di scadenza del precedente contratto se era di durata superiore a 6 mesi.
Ricordiamo che il rapporto tra datore e collaboratore a tempo determinato può durare al massimo 24 mesi. Perciò, sia che il datore stipuli un solo contratto, o più contratti a tempo determinato, non si devono superare i 24 mesi.
Nel caso di rinnovo del contratto o nel caso la proroga di un contratto già in essere porti a superare i 12 mesi continuativi, nel contratto a tempo determinato dovrà essere inserita una causale. Dato che la causale può essere motivo di contenzioso, solitamente si sconsiglia un rapporto a tempo determinato causalizzato, salvo il nuovo contratto sia stato stipulato per ragioni sostitutive (ad esempio per sostituire la badante principale assente per maternità o per ferie).
Se non vengono rispettati gli intervalli, il limite oppure la causale, il rapporto si intende automaticamente trasformato a tempo indeterminato.
Generalmente consigliamo al datore che desideri riassumere la colf o badante di stipulare un contratto a tempo indeterminato perchè:
- l'Inps prevede un'aliquota contributiva più bassa a carico del datore per i contratti a tempo indeterminato;
- sono previste, come abbiamo visto, precise limitazioni in caso di tempo determinato che se non rispettate in modo corretto portano a possibili contenziosi;
- nel rapporto domestico, nel caso il datore decida di licenziare la colf o badante assunta a tempo indeterminato non sono necessarie particolari motivazioni. È sufficiente dare il regolare preavviso, lavorato oppure pagato tramite indennità sostitutiva. Per la colf o badate assunta a tempo determinato invece non si può interrompere il rapporto antecedente alla data di scadenza prefissata salvo che per giusta causa. Nel caso poi di licenziamento illegittimo il datore domestico è tenuto a pagare tutte le mensilità fino alla scadenza prefissata al momento dell'assunzione.
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Colf o badante? Ecco le mansioni principali
Colf o badante? Ecco le mansioni principali
Assumere una colf, una badante o una baby-sitter: quali sono le differenze di mansione?
Quando si assume un collaboratore domestico è importante capire prima di tutto i compiti ai quali sarà addetto e di conseguenza scegliere il livello di inquadramento corretto. Solo così sarà possibile preventivare i costi del rapporto e concordare con la collaboratrice l'esatta retribuzione, rimanendo nei parametri degli stipendi minimi ufficiali.
La prima domanda a cui rispondere è la seguente: "il mio collaboratore domestico svolgerà dei compiti anche di compagnia, assistenza e/o cura di una o più persone o si dedicherà solo ed esclusivamente alla casa?"
Nel caso la prestazione lavorativa non implichi alcuna prestazione verso una persona la figura che dobbiamo assumere sarà una colf, dove, con questo termine, si intende chi svolge le pulizie della cosa, ma anche il giardiniere, il cameriere, il cuoco, chi si occupa della lavanderia e della stiratura dei capi, chi si occupa degli animali etc.
Colf: quale livello scegliere?
Ci sono 2 casi:
1. la collaboratrice è addetta solo ed esclusivamente alla pulizia e riordino della casa e non ha nessuna altra mansione. In questo caso è possibile inquadrare la collaboratrice con due livelli: A se la collaboratrice non ha esperienza nelle mansioni richieste, ed opera sotto il diretto controllo del datore di lavoro; B se invece la collaboratrice ha maturato esperienza nelle mansioni richieste e opera in modo autonomo.
2. la collaboratrice è addetta alle pulizie ma anche ad altre mansioni relative alla casa quale addetta alla stiratura, alla lavanderia, agli animali domestici, alla cucina etc. In questo caso il livello di inquadramento corretto è B. Se invece una colf è assunta per occuparsi solo della preparazione dei pasti (e successivo riordino della cucina) allora si indentifica come cuoca e il livello di inquadramento corretto è C.
Badante: quale livello scegliere?
Badante è la persona che ha come mansione prevalente la cura di una persona, svolgendo anche mansioni generali di addetto alle pulizie, riordino della casa, preparazione dei pasti, lavanderia e stiro, come aiuto alla persona assistita.
I livelli che si possono scegliere sono 4 e dipendono da vari fattori:
- BS: badante di persona autosufficiente.
- CS: badante di persona non autosufficiente dove per soggetti non autosufficienti si intendono i soggetti incapaci di svolgere almeno una di queste attività: assunzione di alimenti, espletamento delle funzioni fisiologiche e dell'igiene personale, deambulazione, indossare indumenti e comunque i soggetti che necessitano di sorveglianza continua.
- DS: badante, con titolo di studio inerente al settore, di persona non autosufficiente.
- AS: collaboratrice con il solo compito di dama di compagnia senza nessun altro compito di cura, pulizia, etc.
Quando una collaboratrice si prende cura di un adulto o un anziano viene assunta con mansione "badante", mentre se la prestazione lavorativa è rivolta ad un bambino la collaboratrice viene definita baby-sitter o tata.
Nel Contratto Collettivo all'art. 9 la baby sitter viene definita come l'assistente familiare che assiste bambini, ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti. Il livello di inquadramento corretto per questa figura è BS.
Se una babysitter si occupa di bambini con età inferiore ai 6 anni, alla collaboratrice dovrà essere riconosciuta un'indennità aggiuntiva pari a euro 0,70 se la paga è oraria, e 115,76 euro se la paga è mensilizzata; il livello comunque rimane BS.
Se invece la persona assunta ha la funzione di istitutore, ovvero educa e insegna ai bambini, il livello corretto di inquadramento è D.
Calcolare un preventivo di costo in base al livello scelto
Una volta individuato il livello del collaboratore è necessario capire il costo del rapporto di lavoro in base al numero di ore settimanali di cui si ha bisogno e al tipo di contratto che si vuole stipulare (convivente o non convivente? Assistenza o presenza solo di notte?).
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Licenziamento colf o badante in infortunio: come fare?
E' POSSIBILE PER IL DATORE DOMESTICO LICENZIARE LA COLF O BADANTE ASSENTE PER INFORTUNIO?
Nel caso la colf o badante sia infortunata (con relativa denuncia all'Inail) vige il divieto di licenziamento da parte del datore di lavoro domestico.
L'art. 29 il Ccnl stabilisce però un limite a tale divieto indicando che il collaboratore domestico ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per i seguenti periodi:
a) per anzianità fino a sei mesi, superato il periodo di prova, 10 giorni di calendario; b) per anzianità da più di sei mesi a due anni, 45 giorni di calendario; c) per anzianità oltre i due anni, 180 giorni di calendario.
Se viene superato il periodo di conservazione del posto il datore domestico può scegliere se licenziare la collaboratrice oppure continuare a mantenerle il posto di lavoro sospendendo ogni trattamento economico. Nel caso ci fosse necessità di assumere una collaboratrice sostituiva durante l'infortunio della collaboratrice principale la particolare procedura di assunzione da seguire viene spiegata nel nostro articolo Contratto per sostituzione colf e badanti: come fare?.
Ricordiamo che anche se i giorni retribuiti di infortunio sono già terminati (il datore retribuisce solo i primi 3), i ratei di tfr, ferie e 13esima maturano al 100% all'interno del periodo di conservazione del posto sopra indicato.
COME SI CALCOLA IL COMPORTO DELL'INFORTUNIO?
Il Ccnl Colf e badanti stabilisce all'art. 29 co. 2: "I periodi relativi alla conservazione del posto di lavoro si calcolano nell'anno solare, intendendosi per tale il periodo di 365 giorni decorrenti dall'evento".
Il periodo di conservazione del posto non riparte quindi da capo per ogni nuovo infortunio ma va conteggiato sommando i vari periodi di assenza. Per sapere se é stata superato il periodo di comporto il datore dovrebbe quindi contare il numero di giorni di infortunio di cui ha "usufruito" la colf o la badante nei 365 giorni di calendario precedenti all'infortunio in corso (perciò non dal 1° gennaio al 31 dicembre). Nello specifico, l'utente Webcolf dovrebbe conteggiare quante volte ha indicato nell'inserimento mensile del programma la causale I di infortunio e se ne deriva un numero di giorni superiore a quello di conservazione del posto é possibile procedere al licenziamento della collaboratrice (corrispondendo la dovuta indennità sostitutiva di mancato preavviso). Il licenziamento é valido anche se la collaboratrice si trova tutt'ora in infortunio.
Facciamo un esempio. Se il datore ha assunto due anni prima una colf e quest'ultima subisce un infortunio durante l'orario di lavoro (o nel tragitto casa/lavoro-lavoro/casa), dopo aver fatto la relativa denuncia all'Inail il datore dovrebbe conteggiare a ritroso se e quanti giorni di infortunio sono già stati registrati in Webcolf, con la causale I, nei 365 giorni di calendario precedenti. Se vengono superati, nell'esempio, i 45 giorni di conservazione previsti dal contratto collettivo, il datore può licenziare la colf il 46esimo giorno consegnando la relativa lettera a mano, o con raccomandata. Al fine di non avere contestazioni sui giorni é conveniente comunque attendere qualche giorno dopo la scadenza e licenziare ad esempio al 50°-55° giorno.
Riportiamo qui sotto un fac-simile di lettera di licenziamento che l'utente può utilizzare. E' importante indicare che il motivo del licenziamento é dovuto al superamento del periodo di conservazione del posto in quanto é l'unico caso in cui si può validamente licenziare la colf o badante che si trova ancora in infortunio. L'indicazione della motivazione nelle lettera di licenziamento é importante inoltre perchè in fase di comunicazione telematica Inps l'ente non fornisce tra l'elenco delle motivazioni che si possono selezionare quella del "superamento comporto infortunio". Ne consegue che la natura del licenziamento si potrà perciò evincere solo dalla lettera consegnata alla colf e quando quest'ultima terminerà il periodo di infortunio avrà diritto all'indennità disoccupazione NASPI.
COGNOME NOME DATORE INDIRIZZO CAP CITTA’ PROVINCIA
CITTA’, DATA CONSEGNA
COGNOME NOME COLL. INDIRIZZO
CAP CITTA’ PROVINCIA
Oggetto: SUPERAMENTO COMPORTO DI INFORTUNIO
Con la presente siamo spiacenti di comunicarle la ns. decisione di interrompere il suo rapporto di lavoro domestico a causa del superamento del periodo di conservazione del posto per infortunio, ai sensi e nei modi previsti dalle leggi in vigore e dall’art. 29 co. 1 del contratto collettivo, considerato che negli ultimi 365 giorni ha fatto registrare ________ giorni di infortunio.
Per quanto sopra il rapporto si concluderà in data odierna e in luogo del regolare preavviso previsto dal contratto collettivo le verrà corrisposta un'indennità sostitutiva che verrà inserita nell'ultima busta paga.
Le precisiamo che le sue ultime spettanze saranno corrisposte nel normale giorno di pagamento.
Ringraziandola per la collaborazione prestata, Le chiediamo una firma in calce alla presente quale segno di accusa di ricevimento.
Cordiali saluti.
FIRMA DATORE
____________________
Per ricevuta, il collaboratore
_______________________
PROCEDURA DI LICENZIAMENTO
Dopo aver consegnato la lettera di licenziamento alla collaboratrice é necessario portare a termine la procedura di licenziamento seguendo i passaggi indicati di seguito.
1. Elaborare il cedolino di cessazione dal menù Cedolini | inserimento mensile, selezionare a sinistra il mese di cessazione, cliccare il bottone in alto a destra "Data cessazione" indicando poi la data del licenziamento nella finestra visualizzata. Cliccando infine su "Salva cessazione" il programma dà la possibilità di indicare le ore lavorate solo fino alla data di cessazione.
2. Inserire le ore lavorate nel calendario mensile e poi aggiungere l'indennità sostitutiva di mancato preavviso. Per fare ciò é necessario selezionare la voce "Ind. sost. preavviso (giorni)" da una delle tre righe con menù a tendina poste sotto il calendario mensile. Sotto la colonna "Tempo/Val." vanno indicati il numero di giorni di preavviso previsti dall'art. 40 del Ccnl colf e badanti:
A. Per il rapporto di lavoro non inferiori alle 25 ore settimanali:
- fino a 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro, 15 giorni di calendario; - oltre i 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro, 30 giorni di calendario.
B. Per il rapporto di lavoro inferiori alle 25 ore settimanali:
- fino a 2 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro, 8 giorni di calendario; - oltre i 2 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro, 15 giorni di calendario.
Il programma inserirà in automatico, insieme alla retribuzione del mese, anche tutte le spettanze di fine rapporto: TFR, 13esima e ferie non godute e, in caso di collaboratore convivente, anche l’indennità sostitutiva di vitto e alloggio per le ferie non godute e l’incidenza della quota di vitto e alloggio relativa alla 13esima.
Per quanto riguarda il tfr si ricorda che dovrebbe essere liquidato nel mese di cessazione, se il rapporto termina prima del giorno 15 mentre, se il rapporto termina dal giorno 15 in poi, se è iniziato prima dell’anno in cui si liquida il TFR, dovrebbe essere liquidato il mese successivo per attendere la pubblicazione del tasso definitivo Istat di rivalutazione. Nel secondo caso con Webcolf è possibile liquidare il tfr in un secondo momento rispetto alla cessazione del rapporto di lavoro seguendo quanto indichiamo nel nostro articolo Pagare il Tfr alla colf o badante alla fine del contratto
3. Il datore poi dovrebbe comunicare la cessazione del rapporto all'Inps entro i 5 giorni successivi alla data di cessazione del rapporto.
Per fare ciò il datore può procedere in tre modi:
tramite il Contact Center dell'INPS, (al numero 803.164 da rete fissa e 06.164.164 da rete mobile) fornendo telefonicamente i dati necessari;
tramite la procedura telematica di compilazione e invio on-line Inps, il cui accesso diretto si trova nel menù Cessazione | Comunicazione Inps - Accesso con SPID/CIE. Fatto ciò appare una finestra aggiuntiva del browser che riporta al sito Inps. Se non si visualizza la finestra aggiuntiva il motivo è dovuto al fatto che si hanno i pop-up del browser bloccati.
a) Se si utilizza lo SPID del datore di lavoro, una volta che si accede alla pagina Inps (selezionando la linguetta SPID e procedendo con l'autenticazione), si deve selezionare a sinistra “Variazione del rapporto di lavoro”, poi nella maschera Inps successiva va selezionato in basso il codice del rapporto di lavoro specifico e infine é necessario cliccare a sinistra “Cessazione”. In tale maschera, sulla destra, va indicata la data di cessazione dl rapporto e come motivo "Licenziamento".
b) Se si utilizza lo SPID professionale del consulente o commercialista, invece, una volta entrati nella pagina Inps va selezionata sulla sinistra la voce “Variazione del rapporto di lavoro”, indicato il codice fiscale del datore e il codice rapporto e infine é necessario cliccare sul menù a sinistra "Cessazione", indicare la data di cessazione e come motivo "Licenziamento".
Si consiglia di stampare la ricevuta Inps al termine della comunicazione.
In caso il datore non sia in possesso dello SPID, si può delegare a Webcolf la comunicazione di cessazione selezionando il menù Cessazione | comunicazione Inps - Partnership Webcolf Assindatcolf. Il programma si sposta così nell'apposita maschera in cui caricare i dati e i documenti per delegare Webcolf e Assindatcolf all'elaborazione della pratica come da procedura indicata nel nostro articolo Comunicare il licenziamento della colf o badante attraverso Webcolf
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La badante vuole la residenza: cosa fare?
LA BADANTE VUOLE LA RESIDENZA: COSA FARE?
Il contratto di lavoro domestico di badanti conviventi richiede l'obbligo di residenza?
Il termine convivenza nei contratti di colf e badanti si esprime attraverso due concetti principali:
1. la convivenza è caratterizzata da un' alternanza di momenti di riposo a momenti di prestazione lavorativa. Tale caratteristica è conseguenza del fatto che l'oggetto della prestazione è la persona, che può richiedere interventi di cura che cambiano di ora in ora.
2. la convivenza intesa come vincolo di "ospitalità"; la badante è ospite del datore di lavoro e non fa parte del nucleo familiare.
A partire da quest'idea di convivenza possiamo rispondere alla domanda iniziale dicendo che non sussiste l'obbligo di residenza dal datore di lavoro per poter stipulare un contratto di badante convivente. La badante può benissimo mantenere un'altra residenza (italiana) e figurare nel rapporto di lavoro domestico come lavoratrice convivente.
E' invece obbligatorio comunicare l'ospitalità alla pubblica sicurezza entro 48 ore dall'assunzione inviando, via posta A/R oppure via mail con Pec, la cessione di fabbricato, indipendentemente dal fatto che la badante sia comunitaria o extracomunitaria. E' possibile stampare la cessione di fabbricato in automatico registrandosi a webcolf (cliccare qui) come indicato in questo articolo: come fare la cessione di fabbricato.
Quando va necessariamente concessa la residenza alla colf o badante?
Poichè non è possibile comunicare l'iscrizione all'inps del rapporto di lavoro domestico senza indicare un indirizzo di residenza della collaboratrice, ci sono due casi in cui il datore non può sottrarsi nel concedere la residenza alla lavoratrice:
1. la colf o badante non ha altra residenza in Italia.
2. la colf o badante ha ancora residenza dal datore precedente con il quale ha cessato il rapporto.
Va precisato comunque che il datore non può opporsi all'iscrizione all'anagrafe da parte della collaboratrice ma può solo, se non è d'accordo, decidere di non stipulare il contratto.
Il contratto di lavoro domestico di badanti conviventi può essere stipulato con residenza estera della collaboratrice?
Ci sono due casi:
1. colf o badante con residenza presso uno stato dell'unione europea. In tal caso è possibile fare l'assunzione avendo solo un domicilio in un comune italiano ma tale condizione è valida solo per i primi 3 mesi, dopo i quali vige l'obbligo di iscrizione all'anagrafe e la richiesta di residenza in Italia.
2. colf o badante con residenza presso un stato extracomunitario. E' possibile fare l'assunzione avendo solo un domicilio italiano ma si dovrebbe richiedere il nulla osta allo sportello unico per l'immigrazione, che ha comunque validità per 3 mesi.
Per evitare di fare le pratiche di residenza dopo tre mesi (caso 1) e per evitare di richiedere il nulla osta (caso 2) si consiglia di fare direttamente l'iscrizione all'anagrafe e la residenza dall'inizio del rapporto di lavoro.
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