Riassunzione colf dopo pensionamento

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Riassunzione colf dopo pensionamento è stato creato da Anonimi

Posted 1 Mese 2 Settimane fa #9776
Buongiorno, sono datore di lavoro di una colf con orario 4 ore/settimana. La collaboratrice andrà in pensione di vecchiaia al 31 dicembre prossimo. Ho letto (anche su questo sito www.webcolf.com/risorse/notizie-su-lavoro-domestico-e-badanti/articoli-per-argomenti/770-la-colf-va-in-pensione-puo-essere-riassunta-e-quali-sono-le-tasse.html ) della possibilità di riassumere la colf pensionata, posto che siano assolti alcuni requisiti (no continuità, rapporto cessato con conseguenti comunicazione a INPS, primo accredito pensionistico, ecc) e pagando IRPEF su cumulo lavoro+pensione. Tuttavia, alcune recenti sentenze della Corte di Cassazione (n. 14417/2019 e n. 34527/2023) sembrano mettere in dubbio tale possibilità, dando ragione a INPS che ha cessato l'erogazione della pensione (e chiesto il rimborso delle somme già erogate) a soggetti che erano stati riassunti dallo stesso datore di lavoro e identica mansione (in un caso dopo 1 g, nel secondo dopo 10 gg). La corte motiva "Il regime di cumulabilità dei redditi da lavoro dipendente e della pensione di anzianità non esclude che quest’ultima possa essere erogata solo se al momento della presentazione della relativa domanda il rapporto di lavoro dipendente sia effettivamente cessato. A riguardo, deve ravvisarsi una presunzione semplice del carattere simulato della cessazione di tale rapporto ove essa sia seguita da immediata riassunzione del lavoratore, alle medesime condizioni, presso lo stesso datore di lavoro". In vari siti (incluso Webcolf all'indirizzo già citato) si suggerisce di far passare 2-3 mesi prima della riassunzione. Però sembra che nemmeno ciò metta al sicuro da rivalsa da parte di INPS: sempre la Corte "nell’individuazione della discontinuità tra la precedente attività lavorativa e quella successiva, non si dovrà, dunque ricercare un mero iato temporale più o meno significativo ma partire dalla considerazione che, laddove l’attività lavorativa successiva al pensionamento intercorra con il medesimo datore di lavoro ed alle medesime condizioni di quelle proprie del rapporto precedente a tale evento, si configura una presunzione di simulazione dell’effettiva risoluzione del rapporto di lavoro al momento del pensionamento." Non so se queste sentenze si applichino anche al caso del lavoro domestico, visto che una collaboratrice può avere più rapporti lavorativi in essere (come nel mio caso) e quindi più datori di lavoro e difficilmente capiterà di essere riassunta da tutti dopo la pensione.
Gradirei ricevere chiarimenti da chi ne sa di più di me.
Grazie mille
da Anonimi
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